Art. 7.
(Testi unici)
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta, secondo gli indirizzi previamente
definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una
relazione presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie
previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in
riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo
17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del
bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e del bollettino ufficiale delle societa' cooperative,
disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con
le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e
regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge
generale sull'attivita' normativa, nella redazione dei testi unici,
emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri e princi'pi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti
organizzativi e procedimentali, secondo i criteri previsti
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo
unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con
espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo
unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di
entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della
materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna
universita' salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono
comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di
delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera e) del comma
2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, con
apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato,
alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico e'
emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle
Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici
ai sensi dell'articolo 14, 2o, del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, al Consiglio di Stato, che ha la facolta' di avvalersi di
esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3
della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non
e' acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo
16, primo comma, 3o, del citato testo unico approvato con regio
decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare,
derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento
per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle
materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la
modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi
unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e) e
f), si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante
applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d), e
dal comma 4.
Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 di
rinvia alle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 16 delle disposizioni
del codice civile sulla legge in generale:
"Art. 16 (Trattamento dello straniero). - Lo straniero
e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al
cittadino a condizione di reciprocita' e salve le
disposizioni contenute in leggi speciali".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero):
"2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia
civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il
presente testo unico dispongono diversamente. Nei casi un
cui il presente testo unico o le convenzioni
internazionali prevedano la condizione di reciprocita',
essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste
dal regolamento di attuazione".
- Il testo dell'art. 29 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il
seguente:
"Art. 29 (Semplificazione delle procedure per la
pubblicazione degli atti delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata e delle societa' cooperative). -
1. A decorrere dal 1 ottobre 1997, l'obbligo di
pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la
legge prevede la pubblicazione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata o nel Bollettino ufficiale delle societa' coop-
erative, e' assolto con l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese. Gli effetti della
pubblicazione di cui all'art. 2457-ter del codice civile
decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel
registro delle imprese.
2. La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1
cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e
dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione
enteriormente al 1 ottobre 1997".
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
rinvia alle note all'art. 2.
- Si riporta il testo degli articoli 14, 2 , e 16, primo
comma, 3 , del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054
(Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato):
"Art. 14 (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638). - Il Consiglio di Stato:
1 (Omissis);
2 formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo".
"Art. 16 (Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840). -
Il voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
1 -2 (Omissis);
3 sopra tutti i coordinamenti in testi unici di
leggi o di regolamenti, salvo che non sia diversamente
stabilito per legge".
- L'art. 17, comma 25, della legge n. 127/1997 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e di procedimenti di decisione e di controllo) e' il
seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e'
chiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e
dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti tipo, accordi e
convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".