Art. 7.
                            (Testi unici)
 1.  Il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Presidente del
Consiglio dei ministri, adotta,  secondo  gli  indirizzi  previamente
definiti  entro  il  30  giugno  1999  dalle Camere sulla base di una
relazione presentata dal Governo,  il  programma  di  riordino  delle
norme  legislative  e  regolamentari  che disciplinano le fattispecie
previste e le materie elencate:
 a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
 b) nelle leggi annuali di semplificazione;
 c) nell'allegato 3 della presente legge;
 d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in  generale,  in
riferimento  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
 e) nel codice civile, in riferimento  all'abrogazione  dell'articolo
17 del medesimo codice;
 f)   nel   codice  civile,  in  riferimento  alla  soppressione  del
bollettino ufficiale delle societa' per azioni  e  a  responsabilita'
limitata  e  del  bollettino  ufficiale  delle  societa' cooperative,
disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
 2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il  31
dicembre  2001  mediante  l'emanazione  di  testi  unici  riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e  con
le   opportune   evidenziazioni,   le   disposizioni   legislative  e
regolamentari. Fino alla data di  entrata  in  vigore  di  una  legge
generale  sull'attivita'  normativa, nella redazione dei testi unici,
emanati ai sensi del comma 4,  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
criteri e princi'pi direttivi:
 a)  delegificazione  delle  norme  di  legge concernenti gli aspetti
organizzativi  e   procedimentali,   secondo   i   criteri   previsti
dall'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni;
 b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente,
da successive disposizioni;
 d) coordinamento  formale  del  testo  delle  disposizioni  vigenti,
apportando,   nei   limiti   di  detto  coordinamento,  le  modifiche
necessarie per garantire  la  coerenza  logica  e  sistematica  della
normativa  anche  al  fine  di  adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
 e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel  testo
unico, che restano comunque in vigore;
 f)  esplicita  abrogazione  di  tutte le rimanenti disposizioni, non
richiamate, che regolano la materia oggetto  di  delegificazione  con
espressa  indicazione  delle  stesse  in  apposito  allegato al testo
unico;
 g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette  anni  dalla  data  di
entrata in vigore di ciascun testo unico;
 h)  indicazione,  per  i testi unici concernenti la disciplina della
materia universitaria, delle norme applicabili da parte  di  ciascuna
universita' salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.
 3.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore di ciascun testo unico sono
comunque abrogate  le  norme  che  regolano  la  materia  oggetto  di
delegificazione,  non  richiamate ai sensi della lettera e) del comma
2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal  Consiglio  dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Lo schema e' trasmesso, con
apposita relazione cui e' allegato il parere del Consiglio di  Stato,
alle  competenti  Commissioni  parlamentari  che  esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento.  Ciascun testo unico  e'
emanato,  decorso  tale  termine  e  tenuto  conto  dei  pareri delle
Commissioni  parlamentari,   con   decreto   del   Presidente   della
Repubblica,  su  proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi di testi unici
ai sensi dell'articolo 14,  2o,  del  testo  unico  delle  leggi  sul
Consiglio  di  Stato,  approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, al Consiglio di Stato, che  ha  la  facolta'  di  avvalersi  di
esperti,  in  discipline  non  giuridiche,  in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al  comma  1  dell'articolo  3
della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non
e'  acquisito  il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo
16, primo comma, 3o, del  citato  testo  unico  approvato  con  regio
decreto  n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo  unico  non  possono  essere
abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque  modificate se non in modo
esplicito, mediante l'indicazione precisa delle  fonti  da  abrogare,
derogare,  sospendere  o  modificare. La Presidenza del Consiglio dei
ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo  e  di  coordinamento
per  assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle
materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante  la
modifica  o  l'integrazione  delle  disposizioni  contenute nei testi
unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere d), e)  e
f),   si   procede   all'adeguamento  dei  testi  normativi  mediante
applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere b), c) e d),  e
dal comma 4.
 
          Note all'art. 7:
            -  Per il   testo dell'art. 20 della legge n.  59/1997 di
          rinvia alle note all'art. 2.
            - Si  riporta il testo  dell'art. 16  delle  disposizioni
          del codice civile sulla legge in generale:
            "Art.  16  (Trattamento dello straniero). - Lo  straniero
          e' ammesso  a  godere  dei  diritti civili  attribuiti   al
          cittadino     a  condizione  di  reciprocita'  e  salve  le
          disposizioni contenute in leggi speciali".
            - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo unico delle
          disposizioni concernenti la disciplina    dell'immigrazione
          e   norme   sulla  condizione   dello straniero):
            "2.    Lo  straniero    regolarmente  soggiornante    nel
          territorio  dello Stato   gode dei   diritti  in    materia
          civile    attribuiti al  cittadino italiano,  salvo  che le
          convenzioni  internazionali  in vigore  per l'Italia  e  il
          presente  testo  unico dispongono diversamente. Nei casi un
          cui   il presente    testo    unico    o  le    convenzioni
          internazionali  prevedano  la  condizione  di reciprocita',
          essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste
          dal regolamento di attuazione".
            -  Il  testo   dell'art.   29   della legge   7    agosto
          1997,   n.   266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il
          seguente:
            "Art. 29    (Semplificazione  delle  procedure    per  la
          pubblicazione  degli  atti  delle   societa' per azioni e a
          responsabilita' limitata e delle societa'  cooperative).  -
          1.      A  decorrere  dal  1  ottobre  1997,  l'obbligo  di
          pubblicazione degli  atti e  dei fatti   per i    quali  la
          legge    prevede    la   pubblicazione     nel   Bollettino
          ufficiale  delle societa' per  azioni e  a  responsabilita'
          limitata  o  nel Bollettino ufficiale delle  societa' coop-
          erative, e' assolto  con l'iscrizione o il   deposito   nel
          registro    delle      imprese.    Gli      effetti   della
          pubblicazione di  cui all'art.  2457-ter del codice  civile
          decorrono dalla  data  di  iscrizione  o  di  deposito  nel
          registro delle imprese.
            2.  La  pubblicazione  nei  Bollettini  di cui al comma 1
          cessa di avere effetto con la  pubblicazione degli  atti  e
          dei fatti  per i quali sia stata richiesta la pubblicazione
          enteriormente al 1 ottobre 1997".
            -  Per l'art.   20 della legge 15  marzo 1997, n. 59,  si
          rinvia alle note all'art. 2.
            - Si riporta il testo degli articoli 14, 2 , e 16,  primo
          comma,  3  ,  del regio   decreto 26  giugno 1924, n.  1054
          (Approvazione  del testo unico delle leggi sul Consiglio di
          Stato):
            "Art. 14 (Art. 10 del testo  unico  17  agosto  1907,  n.
          638). - Il Consiglio di Stato:
            1 (Omissis);
            2  formula quei   progetti di legge ed i regolamenti  che
          gli vengono commessi dal Governo".
            "Art. 16 (Art. 12 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638;
          art. 4 del regio  decreto 30  dicembre 1923,  n. 2840).   -
          Il  voto del Consiglio di Stato e' richiesto:
            1 -2 (Omissis);
            3    sopra   tutti i  coordinamenti  in  testi  unici  di
          leggi  o  di regolamenti, salvo che  non  sia  diversamente
          stabilito per legge".
            -  L'art.  17, comma 25, della  legge n. 127/1997 (Misure
          urgenti per lo  snellimento dell'attivita'   amministrativa
          e    di  procedimenti    di decisione e di controllo) e' il
          seguente:
            "25.    Il   parere     del   Consiglio   di   Stato   e'
          chiesto  in  via obbligatoria:
            a) per l'emanazione degli atti  normativi del  Governo  e
          dei singoli Ministri, ai sensi  dell'art. 17 della legge 23
          agosto    1988,  n.  400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
            b) per    la  decisione  dei    ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
            c)  sugli schemi   generali di contratti tipo,  accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".