Art. 8.
            (Testo unico in materia di pubblico impiego)
 1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere
delle   competenti   Commissioni   parlamentari  e  della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse da quelle del codice civile e delle  leggi  sui  rapporti  di
lavoro  subordinato  nell'impresa,  che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  apportando
le  modifiche  necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
 a) le disposizioni  abrogate  a  seguito  della  sottoscrizione  dei
contratti    collettivi   del   quadriennio   1994-1997,   ai   sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
 b) le norme generali e  speciali  del  pubblico  impiego  che  hanno
cessato  di  produrre  effetti,  ai  sensi del citato articolo 72 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione,
per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.
 2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le
disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.
 
          Note all'art. 8:
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997,  n. 281  (Definizione ed  ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente   per  i  rapporti
          tra  lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento
          e    Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di
          interesse comune   delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali):
            "Art.  8  (Conferenza  Statocitta'  ed autonomie locali e
          Conferenza unificata). - 1. La  Conferenza  Statocitta'  ed
          autonomie  locali  e'  unificata    per le   materie ed   i
          compiti di  interesse comune   delle regioni,  delle  prov-
          ince,   dei  comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente  dell'Unione  nazionale comuni,    comunita'
          ed    enti  montani    -  UNCEM.    Ne fanno   pare inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".
            -  Si  riporta il   testo vigente degli articoli 2, comma
          2, e 72 del decreto  legislativo  3  febbraio    1993,   n.
          29        (Razionalizzazione    dell'organizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico    impiego, a norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "Art.  2 (Fonti),  comma  2.  I  rapporti di  lavoro  dei
          dipendenti     delle  amministrazioni      pubbliche   sono
          disciplinati dalle disposizioni del capo  I, titolo II, del
          libro  V  del codice civile e dalle leggi  sui rapporti  di
          lavoro subordinato  nell'impresa, fatte salve  le   diverse
          disposizioni       contenute    nel    presente    decreto.
          Eventuali   disposizioni    di   legge,    regolamento    o
          statuto,    che  introducano  discipline    dei rapporti di
          lavoro  la cui applicabilita' sia  limitata  ai  dipendenti
          delle   amministrazioni  pubbliche, o  a categorie di essi,
          possono essere  derogate da successivi contratti o  accordi
          collettivi   e,      per  la  parte  derogata,    non  sono
          ulteriormente applicabili,  salvo  che la  legge   disponga
          espressamente in  senso contrario".
            "Art.  72  (Norma  transitoria).    - 1. Salvo che per le
          materie di cui all'art. 2, comma  1,    lettera  c),  della
          legge  23  ottobre  1992, n.   421, gli   accordi sindacali
          recepiti in  decreti del   Presidente della  Repubblica  in
          base  alla legge 29  marzo 1983, n. 93, e le norme generali
          e  speciali del  pubblico  impiego,  vigenti alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  e  non  abrogate,
          costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto  di
          lavoro,  la  disciplina di cui  all'art. 2,  comma  2. Tali
          disposizioni    sono  inapplicabili     a   seguito   della
          stipulazione  dei    contratti  collettivi disciplinati dal
          presente decreto in relazione ai soggetti  e  alle  materie
          dagli  stessi  contemplati. Le disposizioni vigenti cessano
          in ogni caso di  produrre  effetti    dal    momento  della
          sottoscrizione,   per   ciascun ambito  di riferimento, del
          secondo  contratto  collettivo  previsto     dal   presente
          decreto.
             2. (Abrogato).
             3. (Abrogato).
            4.    In    attesa  di    una    nuova   regolamentazione
          contrattuale  della materia, resta ferma per  i  dipendenti
          di  cui  all'art.  2,  comma  2,  la  disciplina vigente in
          materia di trattamento di fine rapporto.
            5. Resta ferma, per quanto  non modificato  dal  presente
          decreto,   la   disciplina      dell'accordo      sindacale
          riguardante tutto  il  personale delle istituzioni  e degli
          enti di  ricerca e   sperimentazione, reso esecutivo    con
          decreto    del  Presidente   della Repubblica   12 febbraio
          1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo  contratto
          collettivo   previsto   dal   titolo   III  nell'ambito  di
          riferimento di esso".