Art. 8.
(Testo unico in materia di pubblico impiego)
1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando
le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del
decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione,
per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.
2. Nella predisposizione del testo unico si osservano i criteri e le
disposizioni di cui all'articolo 7, in quanto applicabili.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle prov-
ince, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno pare inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, comma
2, e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 2 (Fonti), comma 2. I rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del
libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano discipline dei rapporti di
lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi
collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario".
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali
recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in
base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali
e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto e non abrogate,
costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal
presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano
in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal presente
decreto.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. In attesa di una nuova regolamentazione
contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti
di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in
materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale
riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto
collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di
riferimento di esso".