Art. 9.
(Norme finali)
1. Le attivita' di semplificazione e di riordino previste dalla
presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno
1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme
procedimentali o organizzative introdotte fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche' le norme introdotte entro un
anno dalla stessa data.
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' inserito il seguente: "Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli". Conseguentemente
nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali
di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o
mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento
economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti
rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle
amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste
imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno
ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed
al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-
cessive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e
3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello" sono
sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n.
59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno
1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi
novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".
Note all'art. 9:
- Per l'art. 20 della legge n. 59/1997 si rinvia alle
note all'art. 2.
- La legge n. 191/1998 reca: "Modifiche ed integrazioni
alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica"; in particolare l'art. 1 riguarda le
modifiche e le integrazioni alla legge n. 59/1997 per
le quali si rinvia, in generale, alla Gazzetta Ufficiale
20 giugno 1998, n. 142, supplemento ordinario, e, in
particolare, per quanto riguarda l'art. 20 della citata
legge, alle note all'art. 2. Si ritiene comunque
opportuno riportare il contenuto del comma 19 dell'art.
1 della legge n. 191/1998:
"19. I riferimenti a provvedimenti normativi
contenuti nell'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8,
come integrato dal comma 20 del presente articolo,
sono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti
normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le
parole: "e successive modificazioni".
- L'art. 1, comma 15, della legge n. 191/1998
provvedeva ad inserire, all'art. 11, comma 4, lettera
h), della citata legge n. 59/1997, la parola
"facoltative" dopo la parola "procedure"; si riporta
tale comma 4 come risulta modificato dalla legge
qui pubblicata:
"4. Anche al fine di coformare le disposizioni
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni, alle disposizioni della presente
legge recanti principi e criteri direttivi per i
decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni, possono essere emanate entro il 31
ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di
adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi
contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai
criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n 421, a partire dal principio della
separazione tra compiti e responsabilita' di direzione
politica e compiti e responsabilita' di direzione delle
mministrazioni, nonche', ad integrazione,
sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il
regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni
pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui
all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lett. a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le pro-
cedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita
la rappresentanza negoziale delle amministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di
associazione tra amministrazioni, ai fini
dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la
dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-
sive modificazioni, e stabiliscano altresi' una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici
che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di
settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN
sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei
conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di
valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per
ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni
decorso il quale la certificazione si intende
effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore
e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo;
prevedere che, decorsi quindici giorni alla trasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto
collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione
definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le pro-
cedure necessarie per consentire all'ARAN la
sottoscrizione definitiva debbano essere completate
entro il termine di quaranta giorni dalla data di
sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lett.
a), tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
ancorche' concernenti in via incidentale atti
amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a
prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del
contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e
arbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi
sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti
della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle
singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita'
di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica".
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59/1997 v.
nelle note all'art. 2.
- L'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(Disposizioni sui beni culturali), e' il seguente:
"Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni
culturali). - Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante un
testo unico nel quale siano riunite e coordinate
tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di
beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del
testo unico sono abrogate tutte le previgenti
disposizioni in materia che il Governo indica in allegato
al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle che
entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il
loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per
assicurare il riordino e la semplificazione dei
procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' le competenti commissioni
parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la
procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
4. Il lesto unico potra' essere aggiornato, entro tre
anni dalla data della sua entrata in vigore, con la
medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato,
il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro
per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera
di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti,
particolarmente qualificati nel settore, mediante
affidamento di incarichi di studio; al relativo onere
si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello
stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali".
- Per l'art. 39 della legge n. 449 del 1997 si rinvia
alle note all'art. 3.
- Si riportano gli artt. 18, comma 14, e 34, comma 2,
del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78,
della legge 15 maggio 1997, n. 127):
"Art. 18, comma 14. Per gli adempimenti relativi alla
gestione della mobilita', ci si avvale di un contingente
di non piu' di venti segretari comunali, iscritti nella
sezione speciale dell'albo ai sensi del presente
articolo, da distaccare presso il Dipartimento della
funzione pubblica entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento".
"Art. 34, comma 2. Fino a diversa disciplina
contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro
di cui all'art. 17, comma 74, della legge, ai segretari
iscritti all'albo si applicano le disposizioni contenute
nella legge, nel presente regolamento e, per la parte non
modificata e non incompatibile, le disposizioni delle
leggi previgenti in materia di segretari comunali e
provinciali. Puo' continuare ad applicarsi il
collocamento fuori ruolo previsto dall'art. 23 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, con
imputazione dei conseguenti oneri finanziari, per il
periodo massimo di un anno dalla data di entrata invigore
del presente regolamento, a carico del fondo di mobilita'
di cui all'art. 17, comma 73, della legge, parzialmente
utilizzando i diritti di segreteria di cui all'art. 42
della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive
modificazioni".
- Si riportano i testi delle disposizioni indicate nel
comma 6, primo periodo (articoli 10 e 11, comma 1, della
legge n. 59/1997), contenenti l'indicazione dei termini
oggetto dell'afferimento al 31 luglio 1999 (per il comma
11 dell'art. 20 si veda nelle note all'art. 2):
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro un
anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel
caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre
il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
"Art. 11, comma 1. - Il Governo e' delegato ad emanare
entro il 31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione
di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione
e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di
strutture amministrative e statali e attribuzione di beni
e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici
provinciali e gli uffici provinciali per l'industria,
il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi
gli uffici periferici gia' appartenenti all'agenzia
per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno
(Agensud), a decorrere dalla conclusione delle
operazioni previste per la gestione stralcio.
2-3. (Abrogati).
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli
uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della
citata legge n. 59/1997 come modificato dalla presente
legge:
"3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
affluiscono allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la
realizzazione di nuovi progetti per l'attuazione dei
processi di riforma della pubblica amministrazione
previsti dalla presente legge, secondo le procedure di
cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, nonche' per attivita'
di studio e ricerca per l'elaborazione di schemi
normativi necessari per la predisposizione dei
provvedimenti attuativi di cui alla presente legge,
svolta anche in forma collegiale".
- Si riporta il testo degli articoli 21, comma 15, e
4, comma 5, della citata legge n. 59/1997, come modificati
dalla presente legge:
"Art. 21, comma 15. - Entro il 30 giugno 1999 il
Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali della pubblica
istruzione di livello nazionale e periferico che
tenga conto della specificita' del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi
con le competenze dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lett. p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lett. g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lett. i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni, nella salvaguardi del principio della
liberta' di insegnamento".
"Art. 4, comma 5. - Ai fini dell'applicazione
dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del
principio di sussidiarieta' di cui al comma 3, lett. a), e
del principio di efficienza e di economicita' di cui alla
lett. c) del medesimo comma del presente articolo,
ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione
di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o
piu' decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra
regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano
fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale".