Art. 9.
                           (Norme finali)
1.  Le  attivita'  di  semplificazione  e  di riordino previste dalla
presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e
successive  modificazioni,  e  dall'articolo  1 della legge 16 giugno
1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le  norme
procedimentali  o  organizzative introdotte fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonche' le norme introdotte entro  un
anno dalla stessa data.
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n.
191.
3.  E'  fatta salva la previsione di cui all'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' inserito il seguente: "Al personale di  cui
al  presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, se piu'  favorevoli".    Conseguentemente
nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: "e accessorio".
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali
di  cui  all'articolo  18, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,  o  all'articolo  39,  comma  22,
della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449, possono essere collocati o
mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   anche   dopo   il   trasferimento  alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge. Gli oneri relativi al trattamento
economico,  fondamentale  ed  accessorio,  dei  predetti   dipendenti
rimangono  a  carico  dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei  segretari  comunali  fino  alla  data  del  trasferimento   alle
amministrazioni   di  destinazione;  successivamente  sono  a  queste
imputati.  Analogamente  si  provvede,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno
ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
6.  I  termini di cui all'articolo 10, al comma 1 dell'articolo 11 ed
al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-
cessive modificazioni, sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2  e
3  dell'articolo  50  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15  marzo  1997,
n.  59,  le  parole:  "ai  capitoli  2557,  2560  e  2543 dello" sono
sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo  1997,  n.
59,  come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno
1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n.  59,  le  parole  "entro  i  successivi
novanta  giorni"  sono  sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".
 
          Note all'art. 9:
            -  Per  l'art.  20  della legge n. 59/1997 si rinvia alle
          note all'art.  2.
            - La legge n. 191/1998  reca: "Modifiche ed  integrazioni
          alle  leggi  15 marzo   1997, n.  59, e 15  maggio 1997, n.
          127, nonche'  norme in materia di formazione del  personale
          dipendente   e   di   lavoro  a  distanza  nelle  pubbliche
          amministrazioni.  Disposizioni    in  materia  di  edilizia
          scolastica";    in  particolare    l'art.   1 riguarda   le
          modifiche e  le integrazioni  alla  legge n.  59/1997   per
          le  quali si  rinvia,  in generale, alla Gazzetta Ufficiale
          20  giugno  1998,  n.  142,  supplemento ordinario, e,   in
          particolare,  per quanto  riguarda l'art.  20 della  citata
          legge,    alle  note    all'art. 2.   Si ritiene   comunque
          opportuno riportare  il contenuto  del  comma  19 dell'art.
          1  della legge  n.  191/1998:
            "19.   I   riferimenti    a    provvedimenti    normativi
          contenuti nell'allegato 1  previsto dall'art. 20,  comma 8,
          come    integrato dal comma   20  del   presente  articolo,
          sono    estesi      ai    successivi  provvedimenti      di
          modificazione.      Conseguentemente  nei     provvedimenti
          normativi citati nel  predetto allegato sono soppresse   le
          parole: "e successive modificazioni".
            -    L'art.   1, comma   15,   della   legge  n. 191/1998
          provvedeva  ad inserire, all'art.   11, comma   4,  lettera
          h),    della  citata    legge  n.    59/1997,   la   parola
          "facoltative"  dopo  la   parola "procedure";   si  riporta
          tale   comma   4   come   risulta  modificato  dalla  legge
          qui pubblicata:
            "4.  Anche  al  fine   di   coformare   le   disposizioni
          del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e succes-
          sive  modificazioni,  alle disposizioni   della    presente
          legge   recanti   principi    e   criteri direttivi  per  i
          decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
          ulteriori  disposizioni    integrative    e   correttive al
          decreto legislativo  3  febbraio 1993,  n.  29,  e  succes-
          sive   modificazioni, possono  essere emanate  entro  il 31
          ottobre 1998.   A   tal fine   il  Governo,  in  sede    di
          adozione  dei  decreti legislativi,  si attiene ai principi
          contenuti negli  articoli 97  e 98  della Costituzione,  ai
          criteri direttivi   di cui  all'art.  2    della  legge  23
          ottobre    1992, n 421,   a  partire  dal  principio  della
          separazione  tra  compiti  e responsabilita'  di  direzione
          politica   e compiti e responsabilita' di direzione   delle
          mministrazioni,      nonche',        ad       integrazione,
          sostituzione o modifica  degli stessi ai seguenti  principi
          e criteri direttivi:
            a)   completare    l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro pubblico  con  quella  del    lavoro  privato  e  la
          conseguente      estensione   al  lavoro  pubblico    delle
          disposizioni   del   codice civile   e   delle leggi    sui
          rapporti   di  lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il
          regime  di diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai
          dirigenti  generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni
          pubbliche,  mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui
          all'art. 2, commi    4  e  5,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29;
            b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
          lett.  a),  l'istituzione    di      un    ruolo      unico
          interministeriale   presso  la Presidenza   del   Consiglio
          dei     Ministri,   articolato   in   modo  da garantire la
          necessaria specificita' tecnica;
            c)   semplificare  e   rendere   piu'  spedite   le  pro-
          cedure     di  contrattazione  collettiva;    riordinare  e
          potenziare  l'agenzia    per  la  rappresentanza  negoziale
          delle pubbliche amministrazioni  (ARAN) cui e'    conferita
          la     rappresentanza   negoziale   delle   amministrazioni
          interessate  ai fini  della sottoscrizione   dei  contratti
          collettivi  nazionali,    anche   consentendo    forme   di
          associazione         tra   amministrazioni,      ai    fini
          dell'esercizio  del    potere  di    indirizzo  e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
            d)  prevedere  che  i   decreti      legislativi   e   la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali,    fatto  salvo    quanto  previsto  per  la
          dirigenza    del  ruolo  sanitario di cui all'art.   15 del
          decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, e    succes-
          sive   modificazioni,  e  stabiliscano    altresi'      una
          distinta   disciplina  per   gli  altri dipendenti pubblici
          che   svolgano   qualificate    attivita'    professionali,
          implicanti        l'iscrizione   ad       albi,      oppure
          tecnicoscientifiche e  di ricerca;
            e)  garantire  a  tutte    le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli  di  bilancio    di    ciascuna
          amministrazione;  prevedere   che   per  ciascun ambito  di
          contrattazione  collettiva  le pubbliche   amministrazioni,
          attraverso      loro      istanze         associative     o
          rappresentative,    possano  costituire  un   comitato   di
          settore;
            f)    prevedere    che,    prima      della    definitiva
          sottoscrizione      del   contratto   collettivo,        la
          quantificazione  dei  costi    contrattuali  sia  dall'ARAN
          sottoposta,  limitatamente   alla  certificazione     delle
          compatibilita'  con gli   strumenti di programmazione e  di
          bilancio di cui all'art.  1-bis della legge 5  agosto 1978,
          n. 468,   e successive modificazioni,    alla  Corte    dei
          conti,    che  puo'    richiedere  elementi istruttori e di
          valutazione ad un nucleo di   tre esperti,  designati,  per
          ciascuna  certificazione  contrattuale,  con  provvedimento
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  di concerto
          con  il Ministro del tesoro;  prevedere che la   Corte  dei
          conti  si  pronunci   entro il termine  di quindici  giorni
          decorso    il  quale    la  certificazione     si   intende
          effettuata;    prevedere   che   la certificazione   e   il
          testo dell'accordo siano  trasmessi al comitato  di settore
          e, nel    caso  di  amministrazioni  statali,  al  Governo;
          prevedere  che,  decorsi quindici giorni alla  trasmissione
          senza rilievi,  il    presidente  del  consiglio  direttivo
          dell'ARAN   abbia  mandato di  sottoscrivere  il  contratto
          collettivo il quale produce   effetti dalla  sottoscrizione
          definitiva; prevedere  che,  in ogni  caso,  tutte  le pro-
          cedure     necessarie     per  consentire    all'ARAN    la
          sottoscrizione   definitiva   debbano    essere  completate
          entro   il   termine  di  quaranta  giorni  dalla  data  di
          sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
            g)  devolvere,  entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario,  tenuto conto  di  quanto previsto  dalla  lett.
          a), tutte  le   controversie relative   ai   rapporti    di
          lavoro   dei  dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni,
          ancorche'   concernenti     in   via    incidentale    atti
          amministrativi      presupposti,     ai      fini     della
          disapplicazione,  prevedendo:    misure  organizzative    e
          processuali     anche  di    carattere  generale    atte  a
          prevenire    disfunzioni  dovute    al  sovraccarico    del
          contenzioso;  procedure  stragiudiziali di conciliazione  e
          arbitrato;  infine,    la  contestuale    estensione  della
          giurisdizione   del      giudice  amministrativo       alle
          controversie   aventi  ad   oggetto   diritti  patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle    relative  al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
            h)   prevedere   procedure    di   consultazione    delle
          organizzazioni   sindacali   firmatarie      dei  contratti
          collettivi dei   relativi  comparti  prima    dell'adozione
          degli    atti interni   di  organizzazione  aventi riflessi
          sul rapporto di lavoro;
            i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
          Consiglio dei  Ministri  -    Dipartimento  della  funzione
          pubblica  di    un codice di comportamento   dei dipendenti
          della   pubblica    amministrazione  e    le  modalita'  di
          raccordo  con  la  disciplina   contrattuale delle sanzioni
          disciplinari,   nonche'   l'adozione   di      codici    di
          comportamento   da   parte  delle  singole  amministrazioni
          pubbliche;  prevedere  la  costituzione  da  parte    delle
          singole  amministrazioni   di   organismi   di controllo  e
          consulenza sull'applicazione  dei codici   e  le  modalita'
          di  raccordo  degli  organismi  stessi  con il Dipartimento
          della funzione pubblica".
            - Per  il testo dell'art. 20  della legge n. 59/1997   v.
          nelle note all'art. 2.
            -  L'art.    1  della  legge    8  ottobre   1997, n. 352
          (Disposizioni sui beni culturali), e' il seguente:
            "Art. 1 (Testo unico delle   norme  in  materia  di  beni
          culturali).  - Il Governo della  Repubblica e'  delegato ad
          emanare,    entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, un decreto legislativo   recante   un
          testo   unico   nel   quale   siano   riunite  e coordinate
          tutte  le disposizioni  legislative vigenti in  materia  di
          beni  culturali  e ambientali. Con  l'entrata in vigore del
          testo   unico   sono     abrogate  tutte     le  previgenti
          disposizioni in  materia che  il Governo indica in allegato
          al medesimo testo unico.
            2. Nella  predisposizione del  testo unico   di cui    al
          comma    1,  il  Governo  si attiene ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  possono  essere  inserite    nel   testo   unico   le
          disposizioni legislative vigenti  alla data  di entrata  in
          vigore    della  presente  legge,    nonche'   quelle   che
          entreranno   in  vigore  nei  sei  mesi successivi;
            b)    alle  disposizioni    devono    essere    apportate
          esclusivamente    le modificazioni   necessarie    per   il
          loro  coordinamento   formale  e sostanziale,  nonche'  per
          assicurare      il   riordino   e  la  semplificazione  dei
          procedimenti.
            3. Lo  schema di testo unico  e' trasmesso,  entro  sette
          mesi  dalla  data   di entrata   in vigore  della  presente
          legge,  alla Camera  dei deputati   e   al   Senato   della
          Repubblica     affinche'     le     competenti  commissioni
          parlamentari esprimano  il  loro parere.   Si applica    la
          procedura  di  cui  all'art.  14,  comma  4, della legge 23
          agosto 1988, n.  400.
            4. Il  lesto unico potra'  essere aggiornato,  entro  tre
          anni  dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,  con la
          medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
            5.   Il testo   unico e'   emanato    con  decreto    del
          Presidente   della Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          per  i  beni  culturali  e ambientali, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di    Stato,
          il  cui    parere e' espresso   entro quarantacinque giorni
          dalla trasmissione del relativo schema.
            6.    Per  la    stesura  del    testo  da     sottoporre
          all'approvazione    del Consiglio dei Ministri, il Ministro
          per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera
          di  enti, di istituti universitari, nonche'  di    esperti,
          particolarmente    qualificati   nel    settore,   mediante
          affidamento di  incarichi di   studio; al   relativo  onere
          si   provvede  mediante     utilizzazione  delle    risorse
          disponibili   nell'ambito  degli  ordinari  capitoli  dello
          stato  di   previsione del Ministero per i beni culturali e
          ambientali".
            - Per  l'art. 39 della  legge n. 449 del  1997 si  rinvia
          alle note all'art. 3.
            -  Si  riportano  gli artt. 18, comma  14, e 34, comma 2,
          del D.P.R. 4 dicembre 1997,  n.  465  (Regolamento  recante
          disposizioni  in  materia  di  ordinamento  dei   segretari
          comunali e provinciali,  a norma dell'art.   17, comma  78,
          della legge 15 maggio 1997, n. 127):
            "Art.  18, comma  14. Per  gli adempimenti  relativi alla
          gestione  della  mobilita', ci si avvale di  un contingente
          di non piu' di venti segretari  comunali, iscritti    nella
          sezione    speciale  dell'albo    ai  sensi    del presente
          articolo, da   distaccare presso    il  Dipartimento  della
          funzione    pubblica entro   trenta giorni dall'entrata  in
          vigore del presente regolamento".
            "Art.   34,   comma   2.   Fino   a   diversa  disciplina
          contenuta  nel contratto collettivo   nazionale  di  lavoro
          di cui all'art.  17, comma 74,  della legge,  ai  segretari
          iscritti  all'albo  si applicano  le disposizioni contenute
          nella legge, nel presente  regolamento e, per la parte  non
          modificata  e    non incompatibile, le   disposizioni delle
          leggi  previgenti  in  materia  di  segretari  comunali   e
          provinciali.   Puo'  continuare     ad     applicarsi    il
          collocamento   fuori   ruolo   previsto  dall'art.  23  del
          decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19  marzo    1993,  n.  68,  con
          imputazione   dei  conseguenti  oneri  finanziari,  per  il
          periodo massimo di un anno dalla data di  entrata  invigore
          del  presente  regolamento, a carico del fondo di mobilita'
          di cui all'art.  17, comma 73,  della  legge,  parzialmente
          utilizzando  i  diritti  di segreteria di   cui all'art. 42
          della  legge  8  giugno   1962,   n.   604   e   successive
          modificazioni".
            - Si  riportano i  testi delle disposizioni  indicate nel
          comma  6, primo periodo  (articoli 10 e 11,  comma 1, della
          legge  n. 59/1997), contenenti l'indicazione   dei  termini
          oggetto  dell'afferimento   al 31 luglio 1999 (per il comma
          11 dell'art. 20 si veda nelle note all'art.  2):
            "Art. 10.  - 1. Disposizioni   correttive  e  integrative
          dei  decreti  legislativi   di   cui   all'art.   1 possono
          essere  adottate,  con  il rispetto dei  medesimi criteri e
          principi direttivi e con  le stesse procedure,  entro    un
          anno   dalla data della  loro entrata  in vigore, anche nel
          caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
          formulate  dalla  Commissione di  cui   all'art.   5  oltre
          il  termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
            "Art.  11,  comma 1. - Il Governo  e' delegato ad emanare
          entro il 31 gennaio 1999 uno  o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
            b)  riordinare  gli enti  pubblici   nazionali   operanti
          in    settori diversi   dalla assistenza  e  previdenza, le
          istituzioni di  diritto privato   e   le   societa'     per
          azioni,  controllate  direttamente  o indirettamente  dallo
          Stato,   che  operano,  anche all'estero,  nella promozione
          e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
            c)  riordinare  e   potenziare   i   meccanismi   e   gli
          strumenti   di monitoraggio  e  di  valutazione  dei costi,
          dei  rendimenti   e   dei risultati  dell'attivita'  svolta
          dalle amministrazioni pubbliche;
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso".
            -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  50  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni ed  enti
          locali,  in    attuazione del capo   I della legge 15 marzo
          1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
            "Art.     50 (Accorpamenti     e     soppressioni      di
          strutture  amministrative e statali  e attribuzione di beni
          e risorse). - 1.  Sono  soppressi   gli  uffici     metrici
          provinciali   e   gli  uffici provinciali  per l'industria,
          il  commercio  e l'artigianato.  Sono, inoltre,   soppressi
          gli   uffici  periferici   gia'   appartenenti  all'agenzia
          per    la promozione   dello  sviluppo  per il  Mezzogiorno
          (Agensud),  a     decorrere  dalla      conclusione   delle
          operazioni previste per la gestione stralcio.
             2-3. (Abrogati).
            4.    Il    personale e   le   dotazioni   tecniche degli
          uffici  metrici provinciali e degli uffici  provinciali per
          l'industria, il commercio e l'artigianato  sono  trasferiti
          alle   camere   di   commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura".
            - Si riporta il testo  dell'art.    16,  comma  3,  della
          citata  legge  n.    59/1997 come modificato dalla presente
          legge:
            "3. Le somme recuperate ai  sensi del  presente  articolo
          affluiscono  allo  stato  di  previsione  dell'entrata  del
          bilancio dello Stato e sono riassegnate  con  decreto   del
          Ministro  del   tesoro   allo   stato  di previsione  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei    Ministri    per    la
          realizzazione    di nuovi   progetti  per l'attuazione  dei
          processi    di  riforma  della   pubblica   amministrazione
          previsti  dalla  presente  legge, secondo le   procedure di
          cui all'art. 2,   commi 1, 2,   3 e    6,  della  legge  24
          dicembre 1993, n.  537, e  al decreto del  Presidente della
          Repubblica  19  aprile 1994, n. 303,  nonche' per attivita'
          di studio e  ricerca    per    l'elaborazione  di    schemi
          normativi      necessari  per    la  predisposizione    dei
          provvedimenti  attuativi   di   cui alla   presente  legge,
          svolta anche in forma collegiale".
            -  Si  riporta   il testo degli articoli  21, comma 15, e
          4, comma 5, della citata legge n. 59/1997, come  modificati
          dalla presente legge:
            "Art.    21, comma  15.  - Entro  il  30 giugno  1999  il
          Governo  e' delegato ad  emanare un decreto  legislativo di
          riforma    degli  organi  collegiali    della      pubblica
          istruzione     di   livello    nazionale   e periferico che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando      l'autonomo  apporto     delle     diverse
          componenti e  delle minoranze   linguistiche  riconosciute,
          nonche'  delle   specifiche professionalita' e  competenze,
          nel rispetto dei seguenti criteri:
            a)      armonizzazione            della     composizione,
          dell'organizzazione  e delle funzioni   dei nuovi    organi
          con     le  competenze    dell'amministrazione  centrale  e
          periferica come ridefinita a  norma degli articoli 12 e  13
          nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
            b) razionalizzazione  degli organi a  norma dell'art. 12,
          comma 1, lett. p);
            c)   eliminazione   delle   duplicazioni organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lett. g);
            d)  valorizzazione  del  collegamento  con   le comunita'
          locali a norma dell'art. 12, comma 1, lett. i);
            e) attuazione  delle disposizioni   di cui   all'art.  59
          del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
          sive modificazioni, nella salvaguardi del  principio  della
          liberta' di insegnamento".
            "Art.  4,    comma  5.    -  Ai  fini   dell'applicazione
          dell'art.   3 della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  e  del
          principio  di sussidiarieta' di cui al comma 3, lett. a), e
          del principio di efficienza e di economicita' di  cui  alla
          lett.    c)   del medesimo   comma  del presente  articolo,
          ciascuna regione  adotta, entro   sei mesi  dall'emanazione
          di  ciascun decreto   legislativo,  la  legge  di  puntuale
          individuazione  delle funzioni trasferite o  delegate  agli
          enti  locali  e  di  quelle  mantenute in capo alla regione
          stessa. Qualora la regione non provveda  entro  il  termine
          indicato,  il   Governo e'  delegato ad  emanare, entro  il
          31 marzo  1999, sentite  le  regioni inadempienti,  uno   o
          piu'    decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra
          regione ed enti locali le cui disposizioni    si  applicano
          fino  alla  data    di  entrata    in  vigore  della  legge
          regionale".