IL MINISTRO DEI  LAVORI PUBBLICI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge  9 dicembre 1998, n. 431,  concernente la disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo;
  Vista la nota del segretariato generale  del Cer in data 26 gennaio
1999, con la quale ai sensi  dell'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 431/1998, si e' proceduto  a convocare le organizzazioni sindacali
della   proprieta'    edilizia   e   dei    conduttori   maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale   al  fine  di  promuovere  la
Convenzione nazionale  per l'individuazione  dei criteri  generali da
assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi da definire
in   sede  locale   tra  le   stesse  associazioni   ai  fini   della
determinazione dei canoni di locazione;
  Vista   la  convenzione   nazionale  in   data  8   febbraio  1999,
sottoscritta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della richiamata legge;
  Considerato che in data 24 febbraio 1999, a seguito di convocazione
da  parte del  segretariato  generale del  Cer, con  nota  in data  9
febbraio 1999, alcune associazioni degli inquilini e della proprieta'
edilizia hanno formalmente aderito alla convenzione gia' sottoscritta
in data 8 febbraio 1999;
  Visto in particolare  l'art. 4, comma 2, della  menzionata legge n.
431/1998  che   prevede  che   i  criteri  generali   previsti  nella
convenzione di cui al comma 1  del medesimo art. 4, siano indicati in
apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  delle  finanze,  da   emanare  entro  trenta  giorni  dalla
conclusione della convenzione soprarichiamata;
 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, lettera c);
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Criteri per la determinazione dei canoni di locazione
                  nella contrattazione territoriale
  1. Gli accordi territoriali, in conformita' alle finalita' indicate
all'art.  2,  comma   3,  della  legge  9  dicembre   1998,  n.  431,
stabiliscono   fasce  di   oscillazione  del   canone  di   locazione
all'interno delle  quali, secondo le caratteristiche  dell'edificio e
dell'unita' immobiliare, e' concordato, tra le parti, il canone per i
singoli contratti.
  2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o
in forma associata, le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori  maggiormente rappresentative  a livello  locale, al  fine
della realizzazione  degli accordi  di cui  al comma  1, individuano,
avendo acquisito  le informazioni concernenti le  delimitazioni delle
microzone censuarie, insiemi di  aree aventi caratteristiche omogenee
per:
   valori di mercato;
  dotazioni  infrastrutturali  (trasporti pubblici,  verde  pubblico,
servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
  tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
  3. All'interno delle  aree omogenee individuate ai  sensi del comma
2,  possono  essere  evidenziate  zone di  particolare  pregio  o  di
particolare degrado.  Per ogni  area ed  eventuale zona,  gli accordi
territoriali, con  riferimento agli stessi criteri  di individuazione
delle aree omogenee,  devono prevedere un valore minimo  ed un valore
massimo del canone.
  4. Nella definizione del canone  effettivo, collocato tra il valore
minimo ed  il valore  massimo delle fasce  di oscillazione,  le parti
contrattuali,  assistite  -  a  loro  richiesta  -  dalle  rispettive
organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
   tipologia dell'alloggio;
   stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
  pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
  presenza di spazi comuni (cortili,  aree a verde, impianti sportivi
interni, ecc.);
  dotazione di  servizi tecnici (ascensore, riscaldamento  autonomo o
centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
   eventuale dotazione di mobilio.
  5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti
giuridici od individuali detentori  di grandi proprieta' immobiliari,
ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le  fasce di oscillazione per aree  omogenee come sopra
indicate  dalle  contrattazioni  territoriali, in  base  ad  appositi
accordi  integrativi locali  fra  la proprieta',  assistita  - a  sua
richiesta  -  dall'organizzazione  sindacale  dei  proprietari  dalla
stessa  prescelta,  e  le  organizzazioni  sindacali  dei  conduttori
rappresentative  dell'inquilinato,  in  ogni  caso  firmatarie  degli
accordi nazionali e/o territoriali.
  6.  Per gli  enti previdenziali  pubblici, si  procede con  accordi
integrativi locali, anche in relazione  a quanto previsto dal decreto
legislativo  16 febbraio  1996,  n.  104; i  canoni  relativi a  tale
comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi
individuati  negli accordi  locali. Gli  accordi integrativi  saranno
conclusi  tra   la  proprieta',  assistita   -  a  sua   richiesta  -
dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta,
e   le  organizzazioni   sindacali  dei   conduttori  rappresentative
dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o
territoriali.
  7. Gli  accordi definiti  in sede  locale possono  stabilire durate
contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo
caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei
valori  minimo  e massimo  delle  fasce  di oscillazione  dei  canoni
definiti per  aree omogenee.  Negli stessi accordi  territoriali, che
individuano i valori  minimi e massimi esprimendoli  in lire/mq utile
o,  eventualmente, secondo  gli usi  locali, possono  essere previste
particolari  clausole   in  materia   di  manutenzioni   ordinarie  e
straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
  8. La trattativa  territoriale definisce il contratto  tipo, di cui
il modello e'  allegato al presente decreto (allegato  A), sulla base
dei seguenti elementi e condizioni:
  a) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
  b)  previsione,  nel  caso   che  il  locatore  abbia  riacquistato
l'alloggio a  seguito di illegittimo esercizio  della disdetta ovvero
non  lo  adibisca agli  usi  richiesti,  di  un risarcimento  pari  a
trentasei mensilita' dell'ultimo canone;
  c) facolta' di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
  d) previsione, ove  le parti lo concordino, di  prelazione a favore
del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
  e)  possibilita',   in  sede   di  accordi  locali,   di  prevedere
l'aggiornamento  del  canone in  misura  contrattata  e comunque  non
superiore al 75% della variazione Istat;
  f) modalita' di  consegna dell'alloggio con verbale  o comunque con
descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
  g)  produttivita'   di  interessi   legali  annuali   sul  deposito
cauzionale non superiore alle tre mensilita';
  h)  esplicito richiamo  ad accordi  sugli oneri  accessori ai  fini
della ripartizione tra  le parti ed in ogni caso  richiamo ad accordi
sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni
degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  i)  previsione  di   una  commissione  conciliativa  stragiudiziale
facoltativa.
  9. Il  contratto nella parte  descrittiva deve contenere  tutti gli
elementi   ed  i   riferimenti  documentali   ed  informativi   sulla
classificazione  catastale, le  tabelle millesimali,  lo stato  degli
impianti e  delle attrezzature  tecnologiche anche in  relazione alle
normative  sulla  sicurezza  nazionale  e  comunitaria,  nonche'  una
clausola  che faccia  riferimento  alla  reciproca autorizzazione  ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  10. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti
dal  presente  articolo,   possono  essere  stipulati  esclusivamente
utilizzando  i contratti  tipo  stabiliti negli  accordi locali,  che
saranno  depositati   presso  il   comune  unitamente   agli  accordi
territoriali.