Art. 2.
          Criteri per la definizione dei canoni di locazione
             e dei contratti tipo per gli usi transitori
  1. I contratti  di locazione di natura transitoria  di cui all'art.
5, comma  1, della legge  9 dicembre 1998,  n. 431, hanno  durata non
inferiore ad un mese e non  superiore a diciotto mesi. Tali contratti
sono stipulati per soddisfare  particolari esigenze dei proprietari e
dei conduttori  per fattispecie da individuarsi  nella contrattazione
territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprieta' e degli
inquilini.
  2.  Il  contratto  tipo  definito  a  livello  locale  prevede  una
specifica clausola che individui  l'esigenza transitoria del locatore
e del  conduttore i  quali dovranno  confermare il  verificarsi della
stessa, tramite  lettera raccomandata da inviarsi  avanti la scadenza
nel termine stabilito nel contratto.  Qualora il locatore non adempia
a questo onere  contrattuale oppure siano venute meno  le cause della
transitorieta',  il contratto  tipo  deve  prevedere la  riconduzione
della durata  a quella prevista  all'art. 2,  comma 1, della  legge 9
dicembre 1998, n. 431.
  3. L'esigenza  transitoria del  conduttore deve essere  provata con
apposita documentazione da allegare al contratto.
  4.  I  canoni di  locazione  dei  contratti di  natura  transitoria
ricadenti  nelle undici  aree metropolitane  (Roma, Milano,  Venezia,
Genova, Bologna,  Firenze, Napoli, Torino, Bari,  Palermo e Catania),
nei comuni con  esse confinanti e nei comuni  capoluogo di provincia,
sono definiti  dalle parti  all'interno dei  valori minimi  e massimi
stabiliti per  le fasce  di oscillazione per  le zone  omogenee, come
individuati all'art. 1.  In caso di inesistenza di  accordo a livello
locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni
fissate  dal decreto  di  cui  all'art. 4,  comma  3,  della legge  9
dicembre 1998, n. 431.
  5.  Negli stessi  accordi  territoriali, che  individuano i  valori
minimi  e massimi  esprimendoli  in lire/mq  utile o,  eventualmente,
secondo gli usi locali,  possono essere previste particolari clausole
in materia  di manutenzioni  ordinarie e  straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori ed altro.
  6. La trattativa  territoriale definisce il contratto  tipo, di cui
il modello e'  allegato al presente decreto (allegato  B), sulla base
dei seguenti elementi e condizioni:
  a) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
  b)  dichiarazioni del  locatore  e del  conduttore che  esplicitino
l'esigenza della transitorieta';
  c) onere  per il  locatore di confermare  prima della  scadenza del
contratto i motivi di transitorieta' posti a base dello stesso;
  d) riconduzione  del contratto all'art.  2, comma 1, della  legge 9
dicembre 1998, n. 431, in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero
risarcimento pari a trentasei mensilita'  in caso di mancato utilizzo
dell'immobile rilasciato;
  e)  previsione di  una  particolare ipotesi  di transitorieta'  per
soddisfare  esigenze del  conduttore che  lo stesso  deve documentare
allegandole al contratto;
  f) facolta' di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
  g) esclusione della sublocazione;
  h) previsione, ove  le parti lo concordino, di  prelazione a favore
del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
  i) modalita'  di consegna  con verbale  o comunque  con descrizione
analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
  l)  produttivita'   di  interessi   legali  annuali   sul  deposito
cauzionale che non superi le tre mensilita';
  m)  esplicito richiamo  ad accordi  sugli oneri  accessori ai  fini
della ripartizione ed  in ogni caso richiamo  alle disposizioni degli
articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  n)  previsione  di   una  commissione  conciliativa  stragiudiziale
facoltativa.
  7. Il  contratto nella parte  descrittiva deve contenere  tutti gli
elementi   ed  i   riferimenti  documentali   ed  informativi   sulla
classificazione  catastale, le  tabelle millesimali,  lo stato  degli
impianti e  delle attrezzature  tecnologiche anche in  relazione alle
normative  sulla  sicurezza  nazionale  e  comunitaria,  nonche'  una
clausola  che faccia  riferimento  alla  reciproca autorizzazione  ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  8. I contratti di locazione  realizzati in base ai criteri definiti
dal  presente  articolo,   possono  essere  stipulati  esclusivamente
utilizzando  i contratti  tipo  stabiliti negli  accordi locali,  che
saranno  depositati   presso  il  comune,  unitamente   agli  accordi
territoriali.