Art. 3.
          Criteri generali per la determinazione dei canoni
   e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede
  1.  Nei  comuni  sede  di   universita'  o  di  corsi  universitari
distaccati, nonche'  nei comuni  limitrofi, gli  accordi territoriali
devono  prevedere  particolari  contratti   tipo  per  soddisfare  le
esigenze  degli  studenti  universitari fuori  sede.  Tale  tipologia
contrattuale  e' utilizzata  esclusivamente  qualora l'inquilino  sia
iscritto ad  un corso  di laurea  in un comune  diverso da  quello di
residenza (da specificare nel contratto).
  2. I  contratti di cui al  comma 1 hanno  durata da sei mesi  a tre
anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi
di studenti  universitari fuori sede  o dalle aziende per  il diritto
allo studio.  I canoni di  locazione sono definiti in  accordi locali
sulla base  delle fasce di  oscillazione per aree  omogenee stabilite
negli accordi territoriali di cui all'art. 1.
  3. Gli accordi locali  di cui al comma 3 dell'art.  2 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, individuano le relative misure di aumento o di
diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata
contrattuale.  Per ogni  singolo contratto  si puo',  inoltre, tenere
conto:
   della presenza del mobilio;
   di particolari clausole;
   delle eventuali modalita' di rilascio.
  4.  Negli stessi  accordi  territoriali, che  individuano i  valori
minimi  e massimi  esprimendoli  in lire/mq  utile o,  eventualmente,
secondo gli usi locali,  possono essere previste particolari clausole
in materia  di manutenzioni  ordinarie e  straordinarie, ripartizione
degli oneri accessori ed altro.
  5. La trattativa  territoriale definisce il contratto  tipo, di cui
il modello e'  allegato al presente decreto (allegato  C), sulla base
dei seguenti elementi e condizioni:
  a) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
  b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
  c) facolta' di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
  d)  facolta' di  recesso  parziale  per il  conduttore  in caso  di
pluralita' di conduttori;
  e) esclusione della sublocazione;
  f) modalita'  di consegna  con verbale  o comunque  con descrizione
analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
  g)  produttivita'   di  interessi   legali  annuali   sul  deposito
cauzionale che non superi le tre mensilita';
  h)  esplicito richiamo  ad accordi  sugli oneri  accessori ai  fini
della  ripartizione  tra le  parti  ed  in  ogni caso  richiamo  alle
disposizioni degli  articoli 9 e  10 della  legge 27 luglio  1978, n.
392;
  i)  previsione  di   una  commissione  conciliativa  stragiudiziale
facoltativa.
  6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva
deve contenere  tutti gli  elementi ed  i riferimenti  documentali ed
informativi sulla classificazione  catastale, le tabelle millesimali,
lo stato  degli impianti e  delle attrezzature tecnologiche  anche in
relazione  alle normative  sulla sicurezza  nazionale e  comunitaria,
nonche'   una  clausola   che  faccia   riferimento  alla   reciproca
autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
  7. I contratti di locazione  realizzati in base ai criteri definiti
ai   sensi   del   presente   articolo   possono   essere   stipulati
esclusivamente utilizzando  i contratti tipo stabiliti  negli accordi
locali,  che  saranno depositati  presso  il  comune unitamente  agli
accordi territoriali.