Art. 4.
                         Agevolazioni fiscali
  1. Ai contratti  di locazione di immobili ad  uso abitativo situati
nei comuni di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30  dicembre 1988, n.
551,  convertito dalla  legge 21  febbraio 1989,  n. 61,  stipulati o
rinnovati ai  sensi delle  disposizioni dell'art.  2, comma  3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431,  a seguito di accordo definito in sede
locale e nel rispetto delle  condizioni fissate dal presente decreto,
nonche' ai contratti di  cui agli articoli 1, comma 3,  e 5, comma 2,
della  medesima legge  n.  431  del 1998,  si  applica la  disciplina
fiscale di cui ai seguenti commi.
  2.  Il reddito  imponibile  dei fabbricati  locati, determinato  ai
sensi  dell'art.  34  del  testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  22 dicembre
1986, n.  917, e' ridotto  del 30 per  cento, a condizione  che nella
dichiarazione  dei   redditi  relativa  all'anno  in   cui  s'intende
usufruire  della   agevolazione,  siano   indicati  gli   estremi  di
registrazione  del   contratto  di   locazione,  nonche'   l'anno  di
presentazione  della  denuncia  dell'immobile  ai  fini  dell'imposta
comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso.
  3.  In sede  di  prima  applicazione del  presente  decreto e  fino
all'eventuale aggiornamento periodico eseguito  ai sensi dell'art. 8,
comma 4, della  citata legge n. 431 del 1998,  la base imponibile per
la determinazione  dell'imposta di  registro e' assunta  nella misura
del 70 per cento del corrispettivo annuo pattuito.