Art. 4. 1. Le disponibilita' finanziarie messe a disposizione del funzionario delegato, di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata 1 aprile 1999 sono incrementate di lire 2 miliardi. Il medesimo provvede, con i fondi a disposizione, anche al pagamento delle spese di pernottamento del personale inviato in Albania dal Dipartimento della protezione civile e dal Ministero dell'interno, ivi compreso quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' quello impiegato presso la centrale operativa di Tirana.