Art. 6. 1. Alle spese relative all'attuazione dell'art. 2 della presente ordinanza valutate in 2,5 miliardi si provvede con imputazione sull'unita' previsionale di base 6.2.1.2 (cap. 7615) del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.