Art. 2. Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. 1. L'articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi' modificato: a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari, il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice (( che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare )) "; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: " 4-bis. (( Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, )) all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato."; c) nel comma 5, dopo le parole: " (( altro tribunale, il giudice )) " sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo collegiale,".