Art. 3.
              Disposizioni transitorie sulla competenza
                        della corte di assise
  1.  L'articolo 5,  comma 1,  lettera  a), del  codice di  procedura
penale,  come modificato  dall'articolo  1 del  presente decreto,  si
applica anche ai  procedimenti per i delitti di  rapina ed estorsione
aggravata  in corso  alla  data  di entrata  in  vigore del  presente
decreto, salvo che,  prima di tale data, sia  stato dichiarato aperto
il dibattimento davanti alla corte di assise.
  2. Conservano efficacia gli atti  compiuti e i provvedimenti emessi
nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in
vigore  del   presente  decreto,  dal  giudice   competente  a  norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale,
come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
  3.  Le  sentenze  dichiarative dell'incompetenza  per  materia  del
tribunale, emesse prima della data  di entrata in vigore del presente
decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto,
salvo  che,  prima di  tale  data,  sia  stato dichiarato  aperto  il
dibattimento davanti alla corte di assise.
  (( 3-bis.    Per le impugnazioni presentate prima del 23         ))
(( febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza   ))
(( per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per ))
(( presentare nuovi motivi. La stessa facolta' e' riconosciuta nel ))
(( caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di       ))
(( impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per ))
(( materia del tribunale.                                          ))
  ((    3-ter.    Nei casi previsti dal comma 3-bis,    il         ))
(( termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi          ))
(( dell'articolo 582 del codice di procedura penale, e' di         ))
(( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  ))
(( conversione del presente decreto.                               ))
  ((    3-quater.    Nei casi previsti dal comma 3-bis,    il      ))
(( giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi       ))
(( motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ))
(( nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di   ))
(( procedura penale.                                               ))
  4. In  deroga agli articoli 28  e seguenti del codice  di procedura
penale,  la  corte  di  assise,   alla  quale  e'  stato  rimesso  il
procedimento a seguito di una delle  sentenze indicate (( nei commi 3
e  3-bis,))  dispone con   ordinanza la   restituzione degli  atti al
giudice che ha emesso la sentenza  affinche' pronunci nel merito o ((
sugli altri motivi ))  di impugnazione, (( presentati originariamente
ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3 -ter.))
  5.  Se  nei  procedimenti  indicati nel  comma  1  risulta  fissata
un'udienza dibattimentale davanti  alla corte di assise  per una data
successiva di oltre novanta giorni a  quella di entrata in vigore del
presente decreto, il  presidente della corte, qualora  ritenga che la
corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base
delle disposizioni  del presente  decreto, anticipa l'udienza  ad una
data  compresa  entro  il   predetto  termine  nelle  forme  previste
dall'articolo 465 del codice di procedura penale.