Art. 3. Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise 1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. 2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. 3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. (( 3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 )) (( febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza )) (( per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per )) (( presentare nuovi motivi. La stessa facolta' e' riconosciuta nel )) (( caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di )) (( impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per )) (( materia del tribunale. )) (( 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il )) (( termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi )) (( dell'articolo 582 del codice di procedura penale, e' di )) (( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. )) (( 3-quater. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il )) (( giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi )) (( motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, )) (( nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di )) (( procedura penale. )) 4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale e' stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate (( nei commi 3 e 3-bis,)) dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinche' pronunci nel merito o (( sugli altri motivi )) di impugnazione, (( presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3 -ter.)) 5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.