Art. 4.
            Disposizioni transitorie sull'interrogatorio
      previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale
  1. Salvo  quanto previsto  dal comma 2,  nei procedimenti  in corso
alla data di entrata in vigore  del presente decreto, la misura della
custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo
la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  del  dibattimento,  perde
efficacia se  entro venti giorni  dalla medesima data il  giudice non
procede all'interrogatorio  previsto dall'articolo 294 ((  del codice
di procedura penale. ))
  2.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1,  l'obbligo  di  interrogare
l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento.