Art. 2.
Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente
l'interrogatorio  della  persona  sottoposta   a   misura   cautelare
personale.
  1.  L'articolo  294  del  codice   di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
  a) nel comma  1, le parole: "Nel corso  delle indagini preliminari,
il giudice" sono sostituite  dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione
di apertura del  dibattimento, il giudice (( che ha  deciso in ordine
all'applicazione della misura cautelare )) ";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "  4-bis. ((  Quando la  misura cautelare  e' stata  disposta dalla
corte di  assise o  dal tribunale,  )) all'interrogatorio  procede il
presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.";
  c) nel comma 5, dopo le parole: " (( altro tribunale, il giudice ))
" sono  inserite le seguenti:  "o il  presidente, nel caso  di organo
collegiale,".
           Riferimenti normativi:
            -    Il testo   dell'art. 294   del  codice ci  procedura
          penale,  come modificato dal presente decretolegge,  e'  il
          seguente:
            "Art.   294  (Interrogatorio  della persona  sottoposta a
          misura cautelare personale).  - 1. Fino  alla dichiarazione
          di  apertura del dibattimento,  il giudice  che ha   deciso
          in    ordine all'applicazione della   misura  cautelare  se
          non   vi   ha   proceduto    nel    corso  dell'udienza  di
          convalida  dell'arresto  o    del  fermo  di   indiziato di
          delitto procede all'interrogatorio della persona  in  stato
          di  custodia  cautelare    in    carcere immediatamente   e
          comunque     non   oltre      cinque   giorni   dall'inizio
          dell'esecuzione  della custodia, salvo  il caso in cui essa
          sia assolutamente impedita.
            1- bis.   Se   la persona   e'   sottoposta   ad    altra
          misura  cautelare,    sia  coercitiva   che   interdittiva,
          l'interrogatorio   deve avvenire  non  oltre  dieci  giorni
          dalla    esecuzione   del   provvedimento   o   dalla   sua
          notificazione.
            1-ter.   L'interrogatorio della  persona  in    stato  di
          custodia  cautelare  deve    avvenire entro   il termine di
          quarantotto ore   se  il  pubblico    ministero    ne    fa
          istanza  nella  richiesta  di  custodia cautelare.
            2. Nel  caso di assoluto  impedimento, il  giudice ne da'
          atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
          decorre  nuovamente  dalla data   in cui il  giudice riceve
          comunicazione  della cessazione dell'impedimento o comunque
          accerta la cessazione dello stesso.
            3.   Mediante l'interrogatorio   il giudice    valuta  se
          permangono  le condizioni di  applicabilita' e  le esigenze
          cautelari     previste  (con  riferimento   alla   custodia
          cautelare)  dagli  articoli  273,    274 e 275.   Quando ne
          ricorrono  le condizioni, provvede, a  norma dell'art. 299,
          alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
            4.    Ai  fini    di  quanto    previsto  dal    comma 3,
          l'interrogatorio e' condotto dal  giudice con le  modalita'
          indicate negli articoli  64 e 65.  Al pubblico  ministero e
          al  difensore, che  hanno facolta'  di intervenire, e' dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto.
            4-bis. Quando la   misura  cautelare  e'  stata  disposta
          dalla  corte  di assise o dal tribunale, all'interrogatorio
          procede il presidente del collegio o uno dei componenti  da
          lui delegato.
            5.   Per   gli   interrogatori   da      assumere   nella
          circoscrizione di altro tribunale,   il    giudice  o    il
          presidente,  nel  caso  di  organo collegiale, qualora  non
          ritenga   di  procedere  personalmente, richiede il giudice
          per le indagini preliminari del luogo.
            6. L'interrogatorio della persona in  stato  di  custodia
          cautelare  da  parte  del  pubblico  ministero    non  puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice".