IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa emanato con decreto rettorale 31 ottobre 1994, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la proposta di modifica inerente l'art. 48.2 dello statuto, accolta dal senato accademico con delibera n. 48 del 17 novembre 1998 ed acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 533 del 1 dicembre 1998; Vista la nota del 10 febbraio 1999, assunta al prot. n. 6237 del 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esperito il controllo, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in relazione alla modifica proposta; Decreta: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 48 dello statuto di ateneo che recita: "Il presidente o il direttore di una struttura didattica o di ricerca non puo' ricoprire la carica di presidente o direttore di altre strutture didattiche o di ricerca dell'Universita', fatta eccezione per i centri di ricerca e di servizi" e' sostituito dal seguente comma. 2. "48.2 Le cariche di preside di facolta', direttore di dipartimento, presidente di corso di studio, direttore di uno dei centri previsti dall'articolo 36.7, sono tra loro incompatibili".