IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto dell'Universita'  di  Pisa  emanato con  decreto
rettorale  31 ottobre  1994, n.  1196 e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la proposta  di modifica inerente l'art.  48.2 dello statuto,
accolta dal senato accademico con delibera n. 48 del 17 novembre 1998
ed acquisito  il parere  favorevole del consiglio  di amministrazione
espresso con delibera n. 533 del 1 dicembre 1998;
  Vista la nota del 10 febbraio 1999, assunta al prot. n. 6237 del 15
febbraio 1999,  con la  quale il  Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica,  esperito il controllo,  ai sensi
dell'art. 6, comma 9, della legge  n. 168/1989, comunica di non avere
alcuna osservazione da formulare in relazione alla modifica proposta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il secondo  comma  dell'art.  48 dello  statuto  di ateneo  che
recita: "Il presidente o il direttore di una struttura didattica o di
ricerca non  puo' ricoprire  la carica di  presidente o  direttore di
altre  strutture  didattiche  o di  ricerca  dell'Universita',  fatta
eccezione per  i centri di  ricerca e  di servizi" e'  sostituito dal
seguente comma.
  2.  "48.2  Le   cariche  di  preside  di   facolta',  direttore  di
dipartimento, presidente  di corso  di studio,  direttore di  uno dei
centri previsti dall'articolo 36.7, sono tra loro incompatibili".