Art. 10.
  1.  Il personale  di  cui al  precedente  articolo puo'  effettuare
prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 50 ore
mensili procapite,  comprensive di ogni eventuale  alla prestazione a
qualsiasi titolo autorizzata per il periodo considerato.
  2.  La spesa  derivante dall'applicazione  del precedente  comma e'
posta a  carico degli stanziamenti  iscritti ai capitoli  relativi ai
compensi   per  lavoro   straordinario,   nell'ambito  delle   unita'
previsionali di  pertinenza dei centri di  responsabilita' di ciascun
bilancio delle amministrazioni di appartenenza.