Art. 10. 1. Il personale di cui al precedente articolo puo' effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 50 ore mensili procapite, comprensive di ogni eventuale alla prestazione a qualsiasi titolo autorizzata per il periodo considerato. 2. La spesa derivante dall'applicazione del precedente comma e' posta a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi ai compensi per lavoro straordinario, nell'ambito delle unita' previsionali di pertinenza dei centri di responsabilita' di ciascun bilancio delle amministrazioni di appartenenza.