Art. 3.
  1. Il  commissario, identificate  e definite  le varie  porzioni di
archivio   e  le   rispettive   pertinenze   e  superfici,   provvede
all'attribuzione  di queste  ultime alle  amministrazioni competenti,
che cureranno i rapporti giuridici con gli istituti proprietari degli
immobili,  ovvero  dispone  la  liberazione  dei  locali  attualmente
occupati, mediante  il trasferimento presso le  rispettive sedi delle
amministrazioni competenti degli atti loro attribuiti.