Art. 3. 1. Il commissario, identificate e definite le varie porzioni di archivio e le rispettive pertinenze e superfici, provvede all'attribuzione di queste ultime alle amministrazioni competenti, che cureranno i rapporti giuridici con gli istituti proprietari degli immobili, ovvero dispone la liberazione dei locali attualmente occupati, mediante il trasferimento presso le rispettive sedi delle amministrazioni competenti degli atti loro attribuiti.