Art. 7. 1. Entro trenta giorni dalla data di insediamento, il commissario formula al gruppo di lavoro istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1997, una proposta programmatica relativa all'attivita' da realizzare e riferisce, con relazioni trimestrali, sull'andamento delle attivita' allo stesso conferite. 2. La relazione finale contiene anche una dettagliata indicazione delle spese sostenute.