Art. 7.
  1. Entro trenta  giorni dalla data di  insediamento, il commissario
formula al gruppo di lavoro istituito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei  Ministri 16 dicembre 1997,  una proposta programmatica
relativa  all'attivita'  da  realizzare e  riferisce,  con  relazioni
trimestrali, sull'andamento delle attivita' allo stesso conferite.
  2. La  relazione finale contiene anche  una dettagliata indicazione
delle spese sostenute.