Art. 9.
  1.  Il commissario  si avvale,  previa richiesta  nominativa, e  di
intesa con il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 7, di dodici
unita' di  personale messe  a disposizione  dal Ministero  dei lavori
pubblici,   dal    Ministero   dell'industria,   del    commercio   e
dell'artigianato,  e  dal  Ministero  delle  politiche  agricole,  da
impiegare nel limite del lavoro straordinario di cui all'art. 10, per
le operazioni di selezione e classificazione degli atti.