Art. 9. 1. Il commissario si avvale, previa richiesta nominativa, e di intesa con il gruppo di lavoro di cui al precedente art. 7, di dodici unita' di personale messe a disposizione dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dal Ministero delle politiche agricole, da impiegare nel limite del lavoro straordinario di cui all'art. 10, per le operazioni di selezione e classificazione degli atti.