Art. 11.
              Sostituzione dei componenti le commissioni
  1. La partecipazione  ai lavori delle commissioni  d'esame di Stato
del presidente e dei commissari  rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie  del personale direttivo e docente
della scuola.
  2.  Non e'  consentito ai  componenti le  commissioni di  rifiutare
l'incarico o  di lasciarlo, salvo  nei casi di  legittimo impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati.
  3. Le  sostituzioni di  componenti le  commissioni, che  si rendono
necessarie  per assicurare  la piena  operativita' delle  commissioni
stesse  sin  dall'insediamento  e dalla  riunione  preliminare,  sono
disposte dal provveditore agli studi,  secondo le disposizioni di cui
all'art. 15 del  decreto ministeriale n. 359 del 18  settembre 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  4. Il  personale utilizzabile  per le sostituzioni,  con esclusione
del personale con  rapporto di lavoro di supplenza  breve e saltuaria
deve  rimanere a  disposizione della  scuola di  servizio fino  al 30
giugno,  assicurando, comunque,  la presenza  in servizio  nei giorni
delle prove scritte.
  5. Il  commissario assente  deve essere  tempestivamente sostituito
per la restante  durata delle operazioni d'esame nei  casi di assenze
successive all'espletamento delle prove scritte.