Art. 12. Diario delle operazioni e delle prove 1. Le due commissioni, aventi in comune la componente esterna, si riuniscono, in seduta plenaria, presso l'istituto cui sono state assegnate, il 21 giugno 1999 alle ore 8,30. Nel caso di commissioni appartenenti a istituti diversi, comprese le sezioni staccate e le sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente indicato nell'atto di nomina. 2. Il presidente, o, in sua assenza, il componente piu' anziano di eta', dopo aver verificato la composizione della commissione e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al provveditore agli studi per quanto di competenza. 3. Nella riunione plenaria, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi e le modalita' di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole commissioni. 4. Nella medesima riunione, il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attivita' delle commissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione, tra le due commissioni per l'inizio della terza prova, per la valutazione degli elaborati e per la conduzione dei colloqui. 5. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalita' delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformita' di criteri operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di Stato, dal provveditore agli studi, procurando che tale operazione non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I provveditori agli studi assicurano che gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n. 368, prot. 12977, del 1 settembre 1998, offrano ogni opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, curando che tale attivita' di supporto si realizzi nelle forme piu' ampie e puntuali, anche attivando appositi presidi telefonici. 6. La riunione preliminare di ciascuna commissione e' finalizzata agli adempimenti di cui all'art. 13. 7. Il calendario delle prove per l'anno scolastico 1998/1999 e' il seguente: prima prova scritta: 23 giugno 1999, ore 8,30; seconda prova scritta, grafica o scrittografica: 24 giugno 1999, ore 8,30. Per gli esami nei licei artistici lo svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in non piu' di cinque giorni. Poiche' uno dei giorni dello svolgimento di detta prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per i soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in detto giorno; terza prova: 28 giugno 1999, la commissione, entro il 25 giugno definisce collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente ordinanza. Contestualmente, il Presidente stabilisce l'orario d'inizio della prova distintamente per le due commissioni, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli istituti. La mattina del 28 giugno ogni commissione, tenendo a riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta, tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun componente, indicando la durata massima della prova. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la prova puo' svolgersi anche in due giorni. Per la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale della prova, la commissione puo' avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'art. 14 del regolamento. Per i licei artistici e gli istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno seguente. 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte. 9. La data di inizio dei colloqui e' stabilita, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nei rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 7. 10. Prima dell'inizio dei colloqui, la commissione puo' completare l'esame dei fascicoli e dei curricola dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione preliminare. La commissione puo', inoltre, esaminare i lavori eventualmente presentati dai candidati e finalizzati all'avvio del colloquio. 11. Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni; successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non puo' essere di norma superiore a sei. 12. Del diario dei colloqui, il presidente della commissione da' notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. 13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno successivo, 6 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse continuano il lunedi' successivo. 14. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le commissioni che li abbiano interrotti perche' impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui interrotti per l'espletamento della prova scritta suppletiva. 15. La commissione procede alla valutazione del colloquio sostenuto da ciascun candidato e all'assegnazione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale il colloquio e' espletato. 16. L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, e' effettuata al momento della valutazione finale e con le modalita' previste per la valutazione delle prove scritte e del colloquio e dagli articoli 15, comma 6, e 16, comma 4. 17. Le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui. 18. Quanto altro possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e' stabilito dal presidente della commissione d'esame.