Art. 12.
                Diario delle operazioni e delle prove
  1. Le due  commissioni, aventi in comune la  componente esterna, si
riuniscono,  in seduta  plenaria,  presso l'istituto  cui sono  state
assegnate, il 21  giugno 1999 alle ore 8,30. Nel  caso di commissioni
appartenenti a  istituti diversi, comprese  le sezioni staccate  e le
sedi coordinate, la riunione si tiene presso l'istituto espressamente
indicato nell'atto di nomina.
  2. Il presidente, o, in sua  assenza, il componente piu' anziano di
eta', dopo  aver verificato  la composizione  della commissione  e la
presenza   dei   commissari,   comunica  i   nominativi   di   quelli
eventualmente  assenti  al  provveditore  agli studi  per  quanto  di
competenza.
  3. Nella riunione plenaria, il  presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, fissa  i tempi e le  modalita' di effettuazione
delle riunioni preliminari delle singole commissioni.
  4. Nella medesima riunione, il  presidente, sentiti i componenti di
ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi
delle  attivita'  delle  commissioni  determinando,  in  particolare,
l'ordine di  successione, tra le  due commissioni per  l'inizio della
terza prova, per  la valutazione degli elaborati e  per la conduzione
dei colloqui.
  5.  Al  fine  di   fornire  opportune  indicazioni,  chiarimenti  e
orientamenti per  la regolare  funzionalita' delle commissioni  e, in
particolare,  per garantire  uniformita'  di criteri  operativi e  di
valutazione, i presidenti delle medesime commissioni vengono riuniti,
unitamente agli  ispettori incaricati della vigilanza  sugli esami di
Stato, dal  provveditore agli  studi, procurando che  tale operazione
non crei interferenze con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni
caso  dette  riunioni  devono  concludersi  prima  dell'inizio  della
correzione degli elaborati. I  provveditori agli studi assicurano che
gli appositi gruppi di lavoro, costituiti ai sensi della circolare n.
368,  prot.  12977, del  1  settembre  1998, offrano  ogni  opportuna
assistenza alle commissioni operanti sul territorio, curando che tale
attivita' di supporto si realizzi  nelle forme piu' ampie e puntuali,
anche attivando appositi presidi telefonici.
  6. La  riunione preliminare di ciascuna  commissione e' finalizzata
agli adempimenti di cui all'art. 13.
  7. Il calendario delle prove  per l'anno scolastico 1998/1999 e' il
seguente:
   prima prova scritta: 23 giugno 1999, ore 8,30;
  seconda prova  scritta, grafica  o scrittografica: 24  giugno 1999,
ore 8,30.
  Per  gli esami  nei licei  artistici lo  svolgimento della  seconda
prova  continua nei  due giorni  seguenti per  la durata  giornaliera
indicata nei testi proposti. Per  gli esami negli istituti d'arte, la
seconda prova si  svolge in non meno  di tre giorni e in  non piu' di
cinque  giorni. Poiche'  uno dei  giorni dello  svolgimento di  detta
prova coincide con il sabato, la prova stessa puo' essere sospesa per
i soli  candidati che  per motivi di  culto non  intendono proseguire
l'esame in detto giorno;
  terza prova:  28 giugno  1999, la commissione,  entro il  25 giugno
definisce collegialmente  la struttura della terza  prova scritta, in
coerenza con il  documento del consiglio di classe di  cui all'art. 6
della presente  ordinanza. Contestualmente, il  Presidente stabilisce
l'orario d'inizio  della prova distintamente per  le due commissioni,
dandone  comunicazione all'albo  dell'istituto o  degli istituti.  La
mattina del 28 giugno ogni  commissione, tenendo a riferimento quanto
attestato nel predetto documento,  predispone collegialmente il testo
della terza prova  scritta, tenendo conto delle  proposte avanzate da
ciascun componente, indicando la durata  massima della prova. Per gli
istituti d'arte e i licei artistici  la prova puo' svolgersi anche in
due  giorni. Per  la formulazione  delle  singole proposte  e per  la
predisposizione collegiale della prova, la commissione puo' avvalersi
dell'archivio   nazionale  permanente   di   cui   all'art.  14   del
regolamento.  Per  i  licei  artistici   e  gli  istituti  d'arte  le
operazioni sopra indicate  si svolgono entro il  giorno successivo al
termine della seconda prova scritta e il giorno seguente.
  8. Ciascuna  commissione stabilisce  autonomamente il  diario delle
operazioni  finalizzate alla  correzione  e  valutazione delle  prove
scritte.
  9. La  data di inizio dei  colloqui e' stabilita, al  termine delle
operazioni di  correzione e  valutazione degli elaborati  delle prove
scritte, nei rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 7.
  10. Prima dell'inizio dei  colloqui, la commissione puo' completare
l'esame dei fascicoli  e dei curricola dei  candidati in prosecuzione
dei lavori iniziati nella  riunione preliminare. La commissione puo',
inoltre, esaminare i lavori  eventualmente presentati dai candidati e
finalizzati all'avvio del colloquio.
  11. Per  l'espletamento dei colloqui, vengono  convocati per primi,
in base a sorteggio, i  candidati interni; successivamente, sempre in
base a  sorteggio, i candidati  esterni. Il numero dei  candidati che
sostengono il  colloquio, per ogni  giorno, non puo' essere  di norma
superiore a sei.
  12. Del  diario dei colloqui,  il presidente della  commissione da'
notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
  13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 5 luglio,
alle  ore  8,30;  la  seconda prova  scritta  suppletiva  nel  giorno
successivo, 6 luglio, alle ore  8,30, con eventuale prosecuzione, per
gli esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova
scritta  suppletiva nel  secondo giorno  successivo all'effettuazione
della seconda prova scritta suppletiva.  Le prove, nei casi previsti,
proseguono nei  giorni successivi,  ad eccezione  del sabato;  in tal
caso le stesse continuano il lunedi' successivo.
  14. L'eventuale  ripresa dei  colloqui, per  le commissioni  che li
abbiano interrotti perche' impegnate  nelle prove suppletive, avviene
il  giorno  successivo al  termine  delle  prove scritte  suppletive.
Qualora tra due prove suppletive  il giorno intermedio sia sabato, in
tale  giorno  le commissioni  riprendono  i  colloqui interrotti  per
l'espletamento della prova scritta suppletiva.
  15. La commissione procede alla valutazione del colloquio sostenuto
da ciascun candidato e  all'assegnazione del relativo punteggio nello
stesso giorno nel quale il colloquio e' espletato.
  16. L'eventuale integrazione  del punteggio complessivo conseguito,
fino  ad un  massimo  di  5 punti,  per  quei  candidati che  abbiano
conseguito un credito  scolastico di almeno 15 punti  ed un risultato
complessivo  nelle  prove  di  esame  pari  almeno  a  70  punti,  e'
effettuata al  momento della  valutazione finale  e con  le modalita'
previste per  la valutazione  delle prove scritte  e del  colloquio e
dagli articoli 15, comma 6, e 16, comma 4.
  17.   Le  operazioni   intese  alla   valutazione  finale   e  alla
elaborazione dei  relativi atti  iniziano subito dopo  la conclusione
dei colloqui.
  18.   Quanto   altro   possa   occorrere,   nell'osservanza   delle
disposizioni  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  stabilito  dal
presidente della commissione d'esame.