Art. 13.
                         Riunione preliminare
  1. Il presidente, per  garantire la funzionalita' della commissione
in tutto l'arco dei lavori, puo' delegare un proprio sostituto scelto
tra i commissari sia esterni che interni.
  2. Il presidente  sceglie un commissario, interno  o esterno, quale
segretario  della  commissione  e,  in particolare,  con  compiti  di
verbalizzazione.
  3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione
stessa.  Tale dichiarazione  e'  obbligatoria anche  se negativa.  Un
componente della commissione d'esame  che abbia istruito privatamente
uno o piu'  candidati assegnati alla propria  commissione deve essere
immediatamente   sostituito   dal   provveditore   agli   studi   per
incompatibilita'.
  4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto
l'assenza di  rapporti di  parentela e di  affinita' entro  il quarto
grado,  ovvero di  rapporto  di  coniugio con  i  candidati che  essi
dovranno  esaminare.   Qualora  il  presidente  accerti   che  tra  i
componenti sono  presenti docenti legati  con i candidati  da vincolo
matrimoniale, di parentela o affinita'  entro il quarto grado, dovra'
farlo  presente al  provveditore  di studi  di  competenza, il  quale
provvedera'  al necessario  spostamento. Il  provveditore agli  studi
provvedera'  in modo  analogo  nei confronti  dei  presidenti che  si
trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del
commissario interno legato dai vincoli  sopra descritti con un alunno
o alunni interni,  nel caso in cui il competente  consiglio di classe
non abbia ritenuto motivatamente di  designare un altro docente della
classe.
  5.  Nella  seduta  preliminare  e  eventualmente  anche  in  quelle
successive  la commissione  prende in  esame gli  atti e  i documenti
relativi ai  candidati interni, nonche' la  documentazione presentata
dagli altri candidati. In particolare esamina:
    a) elenco dei candidati;
  b)  domande di  ammissione agli  esami dei  candidati esterni  e di
quelli interni che  chiedono di usufruire delle  abbreviazioni di cui
all'art. 2,  comma 2, con allegati  i documenti da cui  sia possibile
rilevare  tutti   gli  elementi  utili  ai   fini  dello  svolgimento
dell'esame;
    c) certificazioni relative ai crediti formativi;
  d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8;
  e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di studi per merito,  attestato di promozione all'ultima classe
recante i  voti assegnati  alle singole  materie e  l'indicazione del
credito scolastico attribuito;
  f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del
corso di  studi per obblighi  di leva, attestato di  promozione senza
debito  formativo all'ultima  classe  con  l'indicazione del  credito
scolastico assegnato;
  g) per  i candidati  esterni sprovvisti  di promozione  o idoneita'
all'ultima classe, esito dell'esame preliminare;
  h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6;
  i) documentazione  relativa ai candidati in  situazione di handicap
ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
  l)  per   le  classi  sperimentali,  relazione   informativa  sulle
attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il
relativo progetto di sperimentazione.
  6. La  commissione, qualora in  sede di esame  della documentazione
relativa  a  ciascun   candidato,  rilevi  irregolarita'  insanabili,
procede  all'esclusione  dagli  esami   dei  candidati  in  posizione
irregolare. Se  l'accertamento viene  effettuato dopo  l'inizio delle
prove   d'esame,  la   commissione   provvede   a  darne   tempestiva
comunicazione al  Ministero, cui compete,  ai sensi dell'art.  95 del
regio  decreto  4  maggio  1925,  n.  653,  l'adozione  dei  relativi
provvedimenti. In  tal caso i  candidati continuano le  prove d'esame
con riserva.
  7. Nella medesima  seduta, la commissione provvede,  ai sensi degli
articoli  11  e  12  del   regolamento,  a  stabilire  i  criteri  di
attribuzione ai  candidati esterni  dei punteggi relativi  al credito
scolastico   e  ad   eventuali   crediti  formativi,   opportunamente
certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce
l'esame.  Dopo  aver stabilito  i  criteri  suddetti, la  commissione
attribuisce  ad   ogni  singolo   candidato  esterno,   con  adeguata
motivazione,  il  punteggio relativo  al  credito  scolastico e  agli
eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni e' pubblicato
all'albo  dell'istituto sede  di esame  il giorno  della prima  prova
scritta.
  8. In  sede di  riunione preliminare,  la commissione  stabilisce i
criteri di correzione  e valutazione delle prove scritte  e valuta se
ricorrano le condizioni per  procedere alla correzione delle medesime
per   aree  disciplinari   ai   sensi  dell'art.   15.  Le   relative
deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.
  9. Nella stessa  riunione o in riunioni  successive, la commissione
individua,  altresi',  i criteri  di  conduzione  e le  modalita'  di
svolgimento   del   colloquio.   Le  relative   deliberazioni   vanno
opportunamente motivate e verbalizzate.