Art. 13. Riunione preliminare 1. Il presidente, per garantire la funzionalita' della commissione in tutto l'arco dei lavori, puo' delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari sia esterni che interni. 2. Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario della commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione. 3. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale dichiarazione e' obbligatoria anche se negativa. Un componente della commissione d'esame che abbia istruito privatamente uno o piu' candidati assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito dal provveditore agli studi per incompatibilita'. 4. Tutti i componenti la commissione devono dichiarare per iscritto l'assenza di rapporti di parentela e di affinita' entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita' entro il quarto grado, dovra' farlo presente al provveditore di studi di competenza, il quale provvedera' al necessario spostamento. Il provveditore agli studi provvedera' in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino in analoga sostituzione. Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopra descritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. 5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonche' la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina: a) elenco dei candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento dell'esame; c) certificazioni relative ai crediti formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 8; e) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione all'ultima classe recante i voti assegnati alle singole materie e l'indicazione del credito scolastico attribuito; f) per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo all'ultima classe con l'indicazione del credito scolastico assegnato; g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima classe, esito dell'esame preliminare; h) documento finale del consiglio di classe di cui all'art. 6; i) documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17; l) per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attivita' svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione. 6. La commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarita' insanabili, procede all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare. Se l'accertamento viene effettuato dopo l'inizio delle prove d'esame, la commissione provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i candidati continuano le prove d'esame con riserva. 7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni e' pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta. 8. In sede di riunione preliminare, la commissione stabilisce i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione delle medesime per aree disciplinari ai sensi dell'art. 15. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate. 9. Nella stessa riunione o in riunioni successive, la commissione individua, altresi', i criteri di conduzione e le modalita' di svolgimento del colloquio. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate.