Art. 14.
                 Plichi prima e seconda prova scritta
  1.  I provveditori  agli  studi devono  confermare alla  segreteria
tecnica centrale degli ispettori di  questo Ministero i dati relativi
al  fabbisogno dei  plichi contenenti  i  testi della  prima e  della
seconda  prova scritta  degli  esami di  Stato,  ivi compresi  quelli
occorrente ai  fini di  quanto previsto dall'art.  17, comma  2. Tali
dati  saranno   forniti  dal   sistema  informativo   della  pubblica
istruzione  a mezzo  di apposite  stampe centrali,  rilasciate almeno
trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
  2.   La  predetta   conferma  o   la  comunicazione   di  eventuali
discordanze, deve  essere resa  o nota,  da parte  dei provveditorati
agli  studi,  alla segreteria  tecnica  centrale  degli ispettori  di
questo Ministero entro i successivi  cinque giorni dal rilascio delle
suddette  stampe  centrali.  I provveditorati  agli  studi  dovranno,
altresi',  fornire contestualmente  congrua  motivazione  in caso  di
discordanza tra i dati comunicati  dal sistema informativo e il reale
fabbisogno dei plichi.
  3.  I  plichi occorrenti  per  la  prima  e seconda  prova  scritta
suppletiva  debbono essere  richiesti dai  provveditorati agli  studi
alla segreteria tecnica centrale  degli ispettori di questo Ministero
almeno dieci giorni prima della data di inizio delle prove stesse. Le
predette richieste  vanno formulate  sulla base  delle notizie  e dei
dati che i presidenti debbono trasmettere entro la mattina successiva
allo svolgimento  della seconda prova scritta.  Le suddette richieste
debbono contenere esatte indicazioni sul  corso di studi, sulle sedi,
sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
  4.  I   plichi  non  utilizzati  dovranno   essere  restituiti  dai
provveditorati  agli  studi,  con  le  motivazioni,  alla  segreteria
tecnica centrale degli ispettori di questo Ministero.