Art. 15. Prove scritte 1. Per l'anno scolastico 1998/1999, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998 ed al decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998 concernenti, rispettivamente, le modalita' di svolgimento della prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali della terza prova scritta, nonche' le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento. 2. Limitatamente allo stesso anno scolastico 1998/1999, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali puo' vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta per l'indirizzo "industria tintoria" degli istituti tecnici industriali. 3. Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata preveda piu' di una lingua, la scelta e' demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo la scelta della prova scritta e' da circoscrivere alle due lingue per le quali il vigente ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova. 4. La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 5. Le commissioni, ai fini della correzione delle prove scritte, possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 358/1998, ferma restando la responsabilita' collegiale dell'intera commissione. L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari puo' essere attuata solo in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 8. 6. Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio piu' alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero piu' approssimato. Di tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve altresi' contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui all'art. 13 del regolamento. In considerazione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole prove scritte e ai colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista. 7. Il punteggio complessivo delle prove scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. E' facolta' di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove.