Art. 15.
                            Prove scritte
  1. Per l'anno scolastico 1998/1999,  valgono le disposizioni di cui
al decreto  ministeriale n. 356 del  18 settembre 1998 ed  al decreto
ministeriale   n.   357   del    18   settembre   1998   concernenti,
rispettivamente,  le modalita'  di  svolgimento della  prima e  della
seconda prova  scritta, e  le caratteristiche formali  generali della
terza prova scritta,  nonche' le istruzioni per  lo svolgimento della
prova  medesima  nei  primi  due   anni  di  applicazione  del  nuovo
ordinamento.
  2. Limitatamente allo stesso  anno scolastico 1998/1999, la seconda
prova  scritta  degli esami  di  Stato  dei corsi  sperimentali  puo'
vertere anche  su disciplina  o discipline per  le quali  il relativo
piano  di  studio non  preveda  nel  decreto autorizzativo  verifiche
scritte.  Analogo criterio  vale per  l'individuazione della  materia
oggetto  della  seconda  prova  scritta  per  l'indirizzo  "industria
tintoria" degli istituti tecnici industriali.
  3.  Qualora la  materia oggetto  di  seconda prova  scritta sia  la
lingua straniera e il corso di studi seguito dalla classe interessata
preveda  piu' di  una lingua,  la scelta  e' demandata  al candidato.
Negli istituti tecnici  per il turismo la scelta  della prova scritta
e'  da  circoscrivere  alle  due  lingue  per  le  quali  il  vigente
ordinamento espressamente contempla tale tipo di prova.
  4.  La commissione  dispone di  45 punti  per la  valutazione delle
prove scritte, ripartiti in parti uguali tra le tre prove: a ciascuna
delle prove scritte giudicata  sufficiente non puo' essere attribuito
un punteggio inferiore a 10.
  5. Le  commissioni, ai fini  della correzione delle  prove scritte,
possono operare per aree disciplinari, di cui al decreto ministeriale
n. 358/1998, ferma restando la responsabilita' collegiale dell'intera
commissione. L'organizzazione  dei lavori per aree  disciplinari puo'
essere attuata solo in presenza di  almeno due docenti per area e con
l'osservanza della procedura di cui all'art. 13, comma 8.
  6. Le  operazioni di correzione  delle prove scritte  si concludono
con la formulazione di una  proposta di punteggio relativa alle prove
di  ciascun   candidato.  I  punteggi  sono   attribuiti  dall'intera
commissione a  maggioranza. Se sono  proposti piu' di due  punteggi e
non sia stata raggiunta la  maggioranza assoluta, la commissione vota
su  proposte  del  presidente  a  partire  dal  punteggio  piu'  alto
proposto, a scendere.  Ove su nessuna delle proposte  si raggiunga la
maggioranza,  il presidente  attribuisce  al  candidato il  punteggio
risultante  dalla  media  aritmetica  dei punti  proposti  e  procede
all'eventuale arrotondamento  al numero intero piu'  approssimato. Di
tali operazioni e' dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non
e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il  verbale  deve  altresi'  contenere  l'indicazione  di  tutti  gli
elementi utili ai fini della compilazione della certificazione di cui
all'art.  13 del  regolamento. In  considerazione dell'incidenza  che
hanno i punteggi assegnati alle  singole prove scritte e ai colloquio
sul  voto finale,  i  componenti le  commissioni utilizzano  l'intera
scala dei punteggi prevista.
  7. Il punteggio complessivo delle  prove scritte e' pubblicato, per
tutti  i candidati,  nell'albo dell'istituto  sede della  commissione
d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello
svolgimento del  colloquio. E' facolta' di  ogni candidato richiedere
alla commissione  di conoscere  il punteggio attribuito  alle singole
prove.