Art. 16.
                          C o l l o q u i o
  1. Il  colloquio si  svolge alla presenza  dell'intera commissione,
salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5.
  2. Il colloquio  ha inizio con un argomento o  con la presentazione
di esperienze di ricerca e  di progetto, anche in forma multimediale,
scelti  dai candidato.  Rientra tra  le  esperienze di  ricerca e  di
progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati,
durante  l'anno  scolastico,  con l'ausilio  degli  insegnanti  della
classe. Il colloquio  prosegue, in conformita' dell'art.  4, comma 5,
del  regolamento, su  argomenti  proposti al  candidato attinenti  le
diverse  discipline, anche  raggruppate  per  aree disciplinari  come
definite dal  decreto ministeriale  n. 358 del  18 settembre  1998, e
riferiti  ai programmi  e  al lavoro  didattico  dell'ultimo anno  di
corso. Gli  argomenti possono essere introdotti  mediante la proposta
di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di
cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel
corso  del  colloquio  deve  essere  assicurata  la  possibilita'  di
discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
  3. La  commissione d'esame dispone  di 35 punti per  la valutazione
del  colloquio. Al  colloquio giudicato  sufficiente non  puo' essere
attribuito un punteggio inferiore a 22.
  4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al colloquio di
ciascun candidato valgono  le disposizioni di cui  all'art. 15, comma
6, con l'osservanza della procedura di cui all'art. 12, comma 15.