Art. 16. C o l l o q u i o 1. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione, salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 5. 2. Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dai candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Il colloquio prosegue, in conformita' dell'art. 4, comma 5, del regolamento, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di altra indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilita' di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte. 3. La commissione d'esame dispone di 35 punti per la valutazione del colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non puo' essere attribuito un punteggio inferiore a 22. 4. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al colloquio di ciascun candidato valgono le disposizioni di cui all'art. 15, comma 6, con l'osservanza della procedura di cui all'art. 12, comma 15.