Art. 17.
            Esami dei candidati in situazione di handicap
  1. Ai  sensi dell'art. 6  del regolamento, la  commissione d'esame,
sulla  base della  documentazione  fornita del  consiglio di  classe,
relativa  alle  attivita'  svolte,   alle  valutazioni  effettuate  e
all'assistenza   prevista  per   l'autonomia   e  la   comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati
e  che  possono consistere  nell'utilizzo  di  mezzi tecnici  o  modi
diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali
differenti. In ogni  caso le prove equipollenti  devono consentire di
verificare  che   il  candidato  abbia  raggiunto   una  preparazione
culturale  e  professionale  idonea   per  il  rilascio  del  diploma
attestante il  superamento dell'esame.  Per la  predisposizione delle
prove  d'esame, la  commissione d'esame  puo' avvalersi  di personale
esperto; per il loro svolgimento  la stessa si avvale, se necessario,
dei  medesimi operatori  che  hanno seguito  l'alunno durante  l'anno
scolastico.
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal  Ministero anche  tradotti in  linguaggio braille,  ove vi  siano
candidati in situazione di forte handicap visivo.
  3. I  tempi piu'  lunghi nell'effettuazione  delle prove  scritte e
grafiche e  del colloquio,  previsti dal comma  3 dell'art.  16 della
legge n. 104 del 3 febbraio  1992, non possono di norma comportare un
maggior numero di  giorni rispetto a quello  stabilito dal calendario
degli esami. In  casi eccezionali, la commissione  tenuto conto della
gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle
modalita' di svolgimento delle  prove durante l'anno scolastico, puo'
deliberare lo svolgimento di prove  scritte equipollenti in un numero
maggiore di giorni.
  4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato
e sono stati  valutati dai consiglio di classe  con l'attribuzione di
voti e di un credito  scolastico relativi unicamente allo svolgimento
di tale piano  possono svolgere prove differenziate,  coerenti con il
percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui
all'art.  13  del  regolamento.  I testi  delle  prove  scritte  sono
elaborati dalle commissioni, sulla  base della documentazione fornita
dal consiglio di classe.