Art. 17. Esami dei candidati in situazione di handicap 1. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame puo' avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo. 3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'art. 16 della legge n. 104 del 3 febbraio 1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravita' dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. 4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dai consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.