Art. 18.
              Assenze dei candidati. Sessione suppletiva
  1. Ai candidati che, a seguito  di malattia da accertare con visita
fiscale  o  per grave  motivo  di  famiglia riconosciuto  tale  dalla
commissione, si  trovino nell'assoluta impossibilita'  di partecipare
alla prove  scritte, e'  data facolta' di  sostenere le  prove stesse
nella sessione  suppletiva secondo il diario  previsto dal precedente
art. 12, comma  13; per l'invio e la predisposizione  dei testi della
prima  e seconda  prova scritta  si seguono  le modalita'  di cui  al
precedente art. 14.
  2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i
tempi di  svolgimento della seconda  prova scritta hanno  facolta' di
chiedere di essere  ammessi a sostenere le  prove scritte suppletive,
presentando  probante documentazione  entro  il  giorno successivo  a
quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e
gli istituti d'arte  il termine e' fissato, per la  seconda prova, al
giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
  3. I candidati assenti alla  terza prova devono presentare probante
documentazione entro il  giorno successivo a quello  stabilito per la
prova stessa. Per  la predisposizione dei testi della  terza prova si
osservano le modalita'  di cui ai decreti ministeriali n.  357 del 18
settembre 1998.
  4.  In casi  eccezionali, qualora  non sia  assolutamente possibile
sostenere  le  prove scritte  nella  sessione  suppletiva secondo  il
diario previsto  dall'art. 12, comma  13, i candidati che  si trovino
nelle  condizioni di  cui al  comma 1  possono chiedere  di sostenere
l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria.
  5. La commissione, una volta deciso  in merito alle istanze, ne da'
comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi.
  6. Relativamente  ai casi di  cui al  comma 4, il  Ministero, sulla
base dei dati forniti dai  competenti provveditori agli studi, fissa,
con apposito provvedimento,  i tempi e le  modalita' di effettuazione
degli esami in sessione straordinaria.
  7.  La  commissione puo'  disporre  che,  in  caso di  assenza  dei
candidati  determinata dagli  stessi motivi  di  cui al  comma 1,  il
colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati
stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura
dei lavori della commissione fissato nel calendario.
  8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse  secondo il calendario prestabilito, il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame stesso  debba proseguire  o essere  completato, ovvero  se il
candidato  debba  essere  rinviato   alle  prove  suppletive  per  la
prosecuzione o per il completamento.
  9.  Qualora  nello  stesso  istituto operino  piu'  commissioni,  i
candidati  alle   prove  scritte  suppletive  appartenenti   a  dette
commissioni possono  essere assegnati dal provveditore  agli studi ad
un'unica   commissione.   Quest'ultima   provvede   alle   operazioni
consequenziali e trasmette, a  conclusione della prova, gli elaborati
alle commissioni di provenienza  dei candidati, competenti a valutare
gli  elaborati stessi.  Le commissioni  di provenienza  dei candidati
sono, altresi',  competenti nella  formulazione e scelta  della terza
prova.