Art. 18. Assenze dei candidati. Sessione suppletiva 1. Ai candidati che, a seguito di malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alla prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima e seconda prova scritta si seguono le modalita' di cui al precedente art. 14. 2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facolta' di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per i licei artistici e gli istituti d'arte il termine e' fissato, per la seconda prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa. 3. I candidati assenti alla terza prova devono presentare probante documentazione entro il giorno successivo a quello stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della terza prova si osservano le modalita' di cui ai decreti ministeriali n. 357 del 18 settembre 1998. 4. In casi eccezionali, qualora non sia assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dall'art. 12, comma 13, i candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 possono chiedere di sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione straordinaria. 5. La commissione, una volta deciso in merito alle istanze, ne da' comunicazione agli interessati e al provveditore agli studi. 6. Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti provveditori agli studi, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalita' di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 7. La commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purche' non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario. 8. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento. 9. Qualora nello stesso istituto operino piu' commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal provveditore agli studi ad un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali e trasmette, a conclusione della prova, gli elaborati alle commissioni di provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le commissioni di provenienza dei candidati sono, altresi', competenti nella formulazione e scelta della terza prova.