Art. 19. Verbalizzazione 1. La commissione verbalizza tutte le attivita' che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonche' l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attivita' della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro della commissione stessa possa risultare in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.