Art. 19.
                           Verbalizzazione
  1. La commissione verbalizza  tutte le attivita' che caratterizzano
lo svolgimento  dell'esame nonche' l'andamento e  le risultanze delle
operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
  2. La verbalizzazione deve  descrivere sinteticamente ma fedelmente
le attivita' della commissione e chiarire  le ragioni per le quali si
perviene  a determinate  conclusioni,  in modo  che  il lavoro  della
commissione stessa possa  risultare in tutte le sue fasi  e nella sua
interezza  e  che  le   deliberazioni  adottate  siano  pienamente  e
congruamente motivate.