Art. 2. Candidati interni 1. Sono ammessi all'esame di Stato: a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2; c) limitatamente all'anno scolastico 1998/1999, gli alunni delle classi terminali delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute gia' regolarmente iscritti ovvero, nel caso di domande tardive, che risultino iscritti entro e non oltre la data del 30 novembre 1998 (termine ultimo per l'iscrizione agli esami di Stato a parte dei candidati esterni), e che siano stati valutati in sede di scrutinio finale (circolare ministeriale n. 467, prot. n. 7771 del 2 dicembre 1998); d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del regolamento, siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui al successivo comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1 lettera d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti casi: a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica; b) abbreviazione per obblighi di leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, citato in premessa, di essere tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per essere ammessi agli esami e' la promozione all'ultima classe per effetto di scrutinio finale senza debito formativo. 3. Gli alunni delle penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami purche' soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.