Art. 2.
                          Candidati interni
  1. Sono ammessi all'esame di Stato:
  a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
  b) gli  alunni delle  scuole statali che  siano stati  ammessi alle
abbreviazioni di cui al successivo comma 2;
  c) limitatamente  all'anno scolastico  1998/1999, gli  alunni delle
classi terminali  delle scuole  pareggiate e  legalmente riconosciute
gia' regolarmente iscritti  ovvero, nel caso di  domande tardive, che
risultino iscritti  entro e non  oltre la  data del 30  novembre 1998
(termine  ultimo per  l'iscrizione agli  esami di  Stato a  parte dei
candidati esterni), e  che siano stati valutati in  sede di scrutinio
finale (circolare ministeriale  n. 467, prot. n. 7771  del 2 dicembre
1998);
  d)  gli alunni  delle scuole  pareggiate e  legalmente riconosciute
che,  avendo frequentato  la penultima  classe di  un corso  di studi
avente le caratteristiche di cui all'art.  2, comma 1, lettera c) del
regolamento,  siano  stati  ammessi  alle  abbreviazioni  di  cui  al
successivo comma 2.
  2. Fermo  restando quanto  previsto per  gli istituti  pareggiati e
legalmente riconosciuti dal precedente comma 1 lettera d), gli alunni
iscritti  alle penultime  classi  possono  sostenere, nella  sessione
dello  stesso anno,  il corrispondente  esame di  Stato nei  seguenti
casi:
  a) abbreviazione  per merito quando  nello scrutinio finale  per la
promozione  all'ultima  classe abbiano  riportato  non  meno di  otto
decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni
pratiche dell'educazione fisica;
  b)  abbreviazione  per obblighi  di  leva  quando comprovino  anche
mediante dichiarazione sostitutiva prodotta  ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica n.  403/1998,  citato  in premessa,  di
essere tenuti  a sottoporsi alla relativa  visita sanitaria nell'anno
in  cui  chiedono  di  sostenere  l'esame  o  in  quello  successivo.
Condizione  indispensabile  per  essere  ammessi  agli  esami  e'  la
promozione all'ultima  classe per  effetto di scrutinio  finale senza
debito formativo.
  3.  Gli  alunni  delle  penultime classi  che  abbiano  chiesto  di
sostenere gli esami, ove non possano usufruire dell'abbreviazione per
merito,  per  non aver  riportato  la  votazione prescritta,  possono
ugualmente  sostenere gli  esami  purche' soggetti  agli obblighi  di
leva.
  A  tal fine  resta valida  la domanda  a suo  tempo presentata  per
l'ammissione agli esami per merito.