Art. 20. Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi 1. La commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva. 2. A ciascun candidato e' assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato. 3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100. 4. Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d'esame puo motivatamente integrare il puntegio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari ad almeno 70 punti. 5. La commissione provvede, per la parte di sua competenza, alla compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6. 6. Per l'anno scolastico 1998-1999 il modello di certificazione e' quello di cui al decreto ministeriale n. 450 del 10 novembre 1998. 7. Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione puo' provvedere a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno isuperato l'esame. 8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai capi degli istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Universita', purche' successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma d'esame di Stato. 9. I presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, prima della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14 del regolamento per il successivo invio all'osservatorio nazionale istituito presso il CEDE. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari. 10. Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad osservazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte, appositamente formulate dal presidente, va inviata ai competente provveditore agli studi perche' lo stesso possa rilevare ogni utile elemento e indicazione in relazione allo svolgimento dell'esame stesso.