Art. 20.
         Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi
  1. La  commissione d'esame  si riunisce,  per le  operazioni intese
alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito
dopo  la  conclusione  di  tutti  i  colloqui,  compresi  quelli  dei
candidati  che  hanno  sostenuto  le  prove  scritte  nella  sessione
suppletiva.
  2. A ciascun  candidato e' assegnato un voto  finale complessivo in
centesimi, che e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame  alle prove  scritte e al  colloquio e  dei punti
relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
  3. Per superare l'esame di Stato e' sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100.
  4. Fermo  restando il  punteggio massimo  di cento,  la commissione
d'esame puo motivatamente integrare il  puntegio fino a un massimo di
5  punti ove  il candidato  abbia ottenuto  un credito  scolastico di
almeno 15 punti  e un risultato complessivo nella  prova d'esame pari
ad almeno 70 punti.
  5. La  commissione provvede, per  la parte di sua  competenza, alla
compilazione, per ciascun candidato, del modello di certificazione di
cui al comma 6.
  6. Per l'anno scolastico 1998-1999  il modello di certificazione e'
quello di cui al decreto ministeriale n. 450 del 10 novembre 1998.
  7.  Al termine  degli esami,  ove sia  possibile redigere  in tempo
utile  i diplomi,  la commissione  puo' provvedere  a consegnare  gli
stessi direttamente ai candidati che hanno isuperato l'esame.
  8. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza
limitazione di numero, dai capi  degli istituti statali, pareggiati o
legalmente  riconosciuti, presso  i  quali sono  depositati gli  atti
relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono
considerati  validi anche  per l'iscrizione  all'Universita', purche'
successivamente sostituiti,  a cura degli interessati  stessi, con il
diploma d'esame di Stato.
  9.   I  presidenti   delle  commissioni,   sentiti  i   commissari,
predispongono, prima della chiusura  dei lavori la relazione prevista
dal  comma 2  dell'art. 14  del regolamento  per il  successivo invio
all'osservatorio nazionale  istituito presso il CEDE.  Alla relazione
dovranno  essere  allegate copie  delle  terze  prove effettuate.  La
relazione  va portata  a conoscenza  dei commissari  ed eventualmente
integrata a richiesta dei singoli commissari.
  10. Copia della relazione di  cui al comma precedente unitamente ad
osservazioni  sull'andamento degli  esami  e  ad eventuali  proposte,
appositamente  formulate dal  presidente,  va  inviata ai  competente
provveditore agli studi  perche' lo stesso possa  rilevare ogni utile
elemento  e  indicazione  in relazione  allo  svolgimento  dell'esame
stesso.