Art. 21. Pubblicazione dei risultati 1. L'esito degli esami e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione. 2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame. 3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo candidati esterni valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.