Art. 21.
                     Pubblicazione dei risultati
  1.  L'esito  degli esami  e'  pubblicato,  per tutti  i  candidati,
nell'albo dell'istituto sede della commissione.
  2.  Il  punteggio  finale  deve  essere  riportato,  a  cura  della
commissione,  sulla  scheda  di  ciascun  candidato  e  sui  registri
d'esame.
  3. Nel caso in cui  la commissione comprenda solo candidati esterni
valgono le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.