Art. 22.
            Accesso ai documenti scolastici e trasparenza
  1. Gli atti  e i documenti scolastici relativi agli  esami di Stato
devono essere consegnati, con apposito verbale, al capo d'istituto, o
a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e'  responsabile della  loro custodia e  dell'accoglimento delle
richieste di  accesso e  dell'eventuale apertura del  plico sigillato
che contiene gli atti predetti che  e' custodito dallo stesso capo di
istituto; in tal caso il  capo d'istituto, alla presenza di personale
della  scuola,  procede  all'apertura   del  plico  stesso  redigendo
apposito verbale  sottoscritto dai presenti, che  verra' inserito nel
plico stesso da sigillare immediatamente.
  2. Ai fini  dell'esercizio del diritto di accesso  valgono le norme
dettate dalla  precitata legge  7 agosto 1990,  n. 241,  e successive
disposizioni.