Art. 24.
                  Esami nella regione Valle d'Aosta
  1. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
alla presente ordinanza, ad accezione  di quelle incompatibili con il
regolamento  emanato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 7
gennaio  1999, n.  13, recante  la disciplina  delle modalita'  e dei
criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore in quella regione,
ai sensi dell'art. 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive  integrazioni, ivi compresa  la quarta prova  scritta di
francese disciplinata con la legge regionale 3 novembre 1998, n. 52.
  La  presente  ordinanza e'  inviata  alla  Corte  dei conti  per  i
controlli di legge.
   Roma, 11 febbraio 1999
                                              Il Ministro: Berlinguer
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 116