Art. 3. Candidati esterni 1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente; b) siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'eta'; c) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto dal comma 3; d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti; e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 3. I candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attivita' caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi postqualifica ad esaurimento. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni e' ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. 4. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istituto magistrale e di istituto tecnico per le attivita' sociali, indirizzo dirigenti di comunita', i quali, per motivi di impedimento debitamente comprovati, non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche o non abbiano effettuato il tirocinio di psicologia e pedagogia, sostenere gli esami di Stato stessi. La mancata frequenza dei corsi sopracitati e la mancata effettuazione del tirocinio dovranno essere annotate nella certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 20. 5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo o livello equivalente, e' subordinata al superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. 6. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 7. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi. 8. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio. 9. Non e' consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.