Art. 3.
                          Candidati esterni
  1. Sono  ammessi all'esame di  Stato, alle condizioni  previste dal
presente articolo, coloro che:
  a) compiano il  diciannovesimo anno di eta' entro  l'anno solare in
cui  si svolge  l'esame e  dimostrino di  aver adempiuto  all'obbligo
scolastico;
  b) siano  in possesso  del diploma  di licenza  di scuola  media da
almeno  un numero  di  anni  pari a  quello  della  durata del  corso
prescelto, indipendentemente dall'eta';
  c) compiano  il ventitreesimo anno  di eta' entro l'anno  solare in
cui si svolge  l'esame; in tal caso, i candidati  sono esentati dalla
presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
  d) siano  in possesso di altro  titolo conseguito al termine  di un
corso di studio  di istruzione secondaria superiore  di durata almeno
quadriennale;
  e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
  2. Sono ammessi  all'esame di Stato negli  istituti professionali e
negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
  a) compiano il  diciannovesimo anno di eta' entro  l'anno solare in
cui  si svolge  l'esame e  siano in  possesso da  almeno un  anno del
diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
  b) siano in  possesso del corrispondente diploma di  qualifica o di
licenza da  almeno un numero di  anni pari a quello  della durata del
corso prescelto indipendentemente dall'eta';
  c) compiano  il ventitreesimo anno  di eta' entro l'anno  solare in
cui si svolge l'esame; in tal  caso, i candidati, sono esentati dalla
presentazione  di qualsiasi  titolo di  studio inferiore,  compresi i
diplomi, rispettivamente,  di qualifica e di  licenza corrispondente,
salvo quanto previsto dal comma 3;
  d) siano  in possesso di altro  titolo conseguito al termine  di un
corso di studio  di istruzione secondaria superiore  di durata almeno
quadriennale  e  del  diploma,  rispettivamente, di  qualifica  e  di
licenza corrispondenti;
  e) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo.
  3.  I  candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali,  ivi
compresi  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  debbono
documentare, altresi', di aver esperienze di formazione professionale
o lavorative  coerenti, per durata  e contenuto, con  quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto  nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze di  formazione o  lavorative sono riferite  allo specifico
indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere   in   un'attivita'   caratterizzata  da   contenuti   non
esclusivamente esecutivi.  La disposizione  di cui al  presente comma
non si  applica ai  candidati agli esami  nei corsi  postqualifica ad
esaurimento. Per comprovare le  esperienze di formazione o lavorative
svolte     presso     pubbliche    amministrazioni     e'     ammessa
l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  conforme  al  modello  allegato, prodotta  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  4.  E'  consentito  ai  candidati   esterni  agli  esami  di  Stato
conclusivi dei corsi  di studio di istituto magistrale  e di istituto
tecnico per le attivita' sociali, indirizzo dirigenti di comunita', i
quali, per motivi di  impedimento debitamente comprovati, non abbiano
frequentato  i  corsi  di  esercitazioni  didattiche  o  non  abbiano
effettuato  il tirocinio  di  psicologia e  pedagogia, sostenere  gli
esami di Stato  stessi. La mancata frequenza dei  corsi sopracitati e
la mancata effettuazione del tirocinio dovranno essere annotate nella
certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 20.
  5. L'ammissione dei candidati esterni  che non siano in possesso di
promozione o idoneita'  all'ultima classe, anche riferita  a un corso
di  studi di  un  Paese  appartenente all'Unione  europea  di tipo  o
livello  equivalente,   e'  subordinata  al   superamento  dell'esame
preliminare di cui all'art. 7.
  6. I  candidati provenienti da  Paesi dell'Unione europea,  che non
siano  in possesso  di promozione  all'ultima classe  di un  corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di Stato, nelle  ipotesi previste dal comma 1, lettere  a), c), d), e
dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame preliminare di
cui   all'art.   7.   Il  requisito   dell'adempimento   dell'obbligo
scolastico, di cui  alla lettera a) del medesimo comma  1, si intende
soddisfatto  con la  frequenza di  un  numero di  anni di  istruzione
almeno  pari   a  quello   previsto  dall'ordinamento   italiano  per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  7.  E'  fatta salva  l'ammissione  di  candidati in  attuazione  di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.
  8. Non  sono ammessi agli  esami di  Stato i candidati  che abbiano
sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo
di esame relativo allo stesso corso di studio.
  9. Non  e' consentito  ripetere esami di  Stato dello  stesso tipo,
indirizzo o specializzazione gia' sostenuti con esito positivo.