Art. 4. Sedi degli esami 1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati interni gli istituti statali e i licei linguistici di cui al comma 3 e, limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni la sede d'esame e' l'istituto da essi frequentato. 3. Per i candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge: a) civica scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova; c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; d) liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia-Mestre; e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo. 4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. 5. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. 6. Il candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, e' tenuto a presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato e' minorenne la dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' genitoriale. 7. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5 classe; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui e' attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreche' abbiano conseguito la promozione alla 5 classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine. 8. Negli istituti che attuano sperimentazioni che non coinvolgono l'ordinamento e la struttura curricolare ma sperimentazioni autonome di solo ordinamento (o non assistite) e sperimentazioni coordinate sulla base di programmi nazionali ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. 9. Il capo d'istituto trasmette al provveditore agli studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. 10. Ferma restando la possibilita' di configurare commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, il capo d'istituto provvede altresi' a trasmettere al provveditore agli studi le domande presentate dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettivita' dell'istituto, con riferimento al numero di classi terminali dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni. A tal fine, il capo di istituto tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni. 11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei candidati esterni, procede come segue: a) assegna, d'intesa con i capi d'istituto interessati, le domande ad altro o altri istituti dello stesso indirizzo della provincia; b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo accordo con i competenti provveditori agli studi. 12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e b), il provveditore agli studi dispone che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato. In tale situazione: il provveditore agli studi da' luogo alla configurazione di apposite commissioni con soli candidati esterni; i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e collegamento all'attivita' didattica delle classi stesse e in particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art. 6; i commissari interni sono designati dal capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di cui alle disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri capi d'istituto. In caso di assoluta necessita', il medesimo capo di istituto designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato. per gli esami preliminari, il capo dell'istituto al quale sono state prodotte le domande da' luogo alla costituzione di apposite commissioni d'esame, composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario, dai docenti delle materie degli anni precedenti. Nelle predette commissioni sono nominati prioritariamente docenti dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i capi d'istituto interessati e i commissari interni designati per le commissioni dell'esame conclusivo. In caso di assoluta necessita', il medesimo capo d'istituto puo' nominare anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari; il rilascio del diploma di Stato e di ogni altra certificazione resta nella competenza dell'istituto statale presso il quale i candidati hanno prodotto domanda d'esame ed al quale le singole commissioni, a conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti. 13. Nei casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11 e 12 il provveditore agli studi della provincia nella quale sono state prodotte le domande da' comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono stati assegnati. 14. I candidati provenienti da uno stesso istituto privato sono assegnati possibilmente allo stesso istituto statale. 15. I provveditori agli studi valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunita', le commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. 16. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal provveditore agli studi della provincia al quale e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 17. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.