Art. 4.
                           Sedi degli esami
  1.  Sono sedi  degli esami  di Stato  per i  candidati interni  gli
istituti  statali  e  i  licei  linguistici di  cui  al  comma  3  e,
limitatamente ai candidati  di cui all'art. 2, comma 1,  lettere c) e
d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.
  2. Per  gli alunni interni  la sede  d'esame e' l'istituto  da essi
frequentato.
  3. Per  i candidati esterni,  salvo quanto previsto  dall'art. 362,
comma 3, del testo unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297,  sono sedi di esame soltanto gli  istituti statali ed i
seguenti licei linguistici riconosciuti con legge:
  a)  civica  scuola  superiore  femminile  "Alessandro  Manzoni"  di
Milano;
  b) civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova;
    c) istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano;
  d)  liceo   linguistico  femminile   "S.  Caterina  da   Siena"  di
Venezia-Mestre;
  e)  liceo  linguistico  "Orsoline   del  Sacro  Cuore"  di  Cortina
d'Ampezzo.
  4. Salvi i  casi dei candidati agli esami di  licenza linguistica e
dei candidati agli  esami finali dei corsi a  diffusione limitata sul
territorio nazionale,  per gli  altri candidati esterni  gli istituti
statali  sede  di  esame  sono  quelli ubicati  nel  comune  o  nella
provincia di residenza.
  5. Il requisito  della residenza deve essere  comprovato secondo le
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
  6. Il  candidato che, per situazioni  personali, dimori stabilmente
in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica
e  intenda   ivi  sostenere  gli   esami,  e'  tenuto   a  presentare
all'istituto statale un'apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  403/1998 da  cui risulti  la situazione  personale che
giustifica  la  presentazione   della  domanda  all'istituto  statale
ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato e' minorenne la
dichiarazione e' resa dall'esercente la potesta' genitoriale.
  7. I  candidati esterni  non possono sostenere  gli esami  di Stato
negli istituti in cui tutte  le classi sono impegnate nell'attuazione
di sperimentazione  che coinvolga sia l'ordinamento  che la struttura
curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:
  abbiano  frequentato  classi  sperimentali  nella  medesima  scuola
statale ove intendono presentare domanda  di iscrizione agli esami di
Stato e abbiano conseguito la promozione alla 5 classe;
  chiedano  di  sostenere gli  esami  di  Stato presso  gli  istituti
statali ove  funzionano indirizzi  sperimentali linguistici.  In tali
casi,  ricorrendo   le  condizioni  previste  dalle   norme  vigenti,
sostengono  gli esami,  compresi  quelli  preliminari, sui  programmi
approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;
  chiedano  di   sostenere  gli   esami  di  Stato   presso  istituti
dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui e'
attuato il  progetto sperimentale  c.d. "Brocca",  sempreche' abbiano
conseguito la promozione  alla 5 classe in un  corso sperimentale del
medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.
  8. Negli  istituti che attuano sperimentazioni  che non coinvolgono
l'ordinamento e la struttura  curricolare ma sperimentazioni autonome
di solo  ordinamento (o  non assistite) e  sperimentazioni coordinate
sulla base di programmi nazionali  ai sensi dell'art. 278 del decreto
legislativo  16  aprile 1994,  n.  297,  i candidati  esterni  devono
dichiarare, nella domanda di  partecipazione agli esami, se intendono
sostenere gli  esami sui programmi  oggetto di sperimentazione  o sui
programmi previsti per i corsi ordinari.
  9. Il capo d'istituto trasmette al provveditore agli studi, ai fini
della successiva assegnazione  ad altro o altri  istituti, le domande
dei candidati esterni non conformi  alle disposizioni di cui ai commi
4, 5 e 6.
  10.  Ferma  restando  la possibilita'  di  configurare  commissioni
apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli
candidati esterni, il capo d'istituto provvede altresi' a trasmettere
al  provveditore  agli  studi  le domande  presentate  dai  candidati
esterni  che   risultino  in   eccesso  rispetto   alla  ricettivita'
dell'istituto,  con   riferimento  al  numero  di   classi  terminali
dell'indirizzo  richiesto,  al  numero  di  candidati  assegnabili  a
ciascuna  di  esse  anche  ai  fini  dello  svolgimento  degli  esami
preliminari, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente  di docenti  - anche di  classi non  terminali del
medesimo istituto  - per l'effettuazione degli  esami preliminari e/o
per la formazione delle commissioni. A  tal fine, il capo di istituto
tiene  conto  dell'ordine  cronologico   di  acquisizione  agli  atti
dell'istituto delle domanda prodotte dai candidati esterni.
  11. Nell'ipotesi  di cui  al precedente  comma 10,  il provveditore
agli  studi, ai  fini  della redistribuzione  dei candidati  esterni,
procede come segue:
  a) assegna, d'intesa con i  capi d'istituto interessati, le domande
ad altro o altri istituti dello stesso indirizzo della provincia;
  b) qualora  non sia  possibile assegnare le  domande ad  istituto o
istituti della  provincia, secondo  le indicazioni della  lettera a),
assegna le domande  in eccedenza ad istituto o  istituti dello stesso
indirizzo  di  province  vicine,  previo  accordo  con  i  competenti
provveditori agli studi.
  12. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti dello specifico
indirizzo  e  per  la  disomogenea  distribuzione  degli  stessi  sul
territorio  nazionale, non  si possa  far luogo  all'applicazione dei
criteri  di  cui  al  precedente  comma  11,  lettere  a)  e  b),  il
provveditore agli studi dispone che gli eventuali esami preliminari e
le prove dell'esame conclusivo si  svolgano anche in altri istituti o
scuole,  anche  di tipo  e  di  ordine  diverso, della  provincia  di
competenza, ivi compresi  quelli non impegnati in esami  di Stato. In
tale situazione:
  il  provveditore  agli  studi  da'  luogo  alla  configurazione  di
apposite commissioni con soli candidati esterni;
  i candidati  esterni rimangono assegnati a  classi dell'istituto al
quale sono state presentate le  domande, per ogni utile riferimento e
collegamento  all'attivita'  didattica  delle   classi  stesse  e  in
particolare al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi
dell'art. 6;
  i commissari interni sono designati dal capo dell'istituto al quale
sono  state  prodotte le  domande,  secondo  i  criteri di  cui  alle
disposizioni menzionate nell'art. 10 e prioritariamente utilizzando i
docenti delle classi terminali e  non terminali dello stesso istituto
o di  istituti dello stesso  tipo, previa  intesa con gli  altri capi
d'istituto.  In caso  di  assoluta necessita',  il  medesimo capo  di
istituto designa anche personale incluso nelle graduatorie d'istituto
degli  aspiranti  a supplenze.  In  quest'ultimo  caso, al  personale
docente che  sia stato impegnato  in supplenze brevi e  saltuarie non
compete la  retribuzione principale ma soltanto  il compenso previsto
per i commissari interni delle commissioni degli esami di Stato.
  per  gli esami  preliminari, il  capo dell'istituto  al quale  sono
state prodotte  le domande  da' luogo  alla costituzione  di apposite
commissioni   d'esame,   composte   dai  docenti   delle   discipline
dell'ultimo anno  e, se necessario,  dai docenti delle  materie degli
anni   precedenti.   Nelle   predette   commissioni   sono   nominati
prioritariamente docenti  dello stesso  istituto o di  istituti dello
stesso  tipo, previa  intesa con  i capi  d'istituto interessati  e i
commissari   interni   designati   per  le   commissioni   dell'esame
conclusivo.  In  caso  di   assoluta  necessita',  il  medesimo  capo
d'istituto puo'  nominare anche  personale incluso  nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenza.  Al personale docente che sia
stato  impegnato  in  supplenze  brevi e  saltuarie  non  compete  la
retribuzione  principale ma  soltanto  il compenso  previsto per  gli
esami preliminari;
  il rilascio  del diploma  di Stato e  di ogni  altra certificazione
resta  nella  competenza  dell'istituto  statale presso  il  quale  i
candidati  hanno prodotto  domanda  d'esame ed  al  quale le  singole
commissioni, a conclusione degli esami,  sono tenute a consegnare gli
atti.
  13.  Nei casi  previsti dai  precedenti  commi 9,  10, 11  e 12  il
provveditore  agli  studi  della  provincia nella  quale  sono  state
prodotte le domande da'  comunicazione agli interessati dell'istituto
al quale sono stati assegnati.
  14. I  candidati provenienti  da uno  stesso istituto  privato sono
assegnati possibilmente allo stesso istituto statale.
  15.   I  provveditori   agli   studi  valutano   le  richieste   di
effettuazione delle prove d'esame fuori  della sede scolastica (per i
candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove
ne  ravvisino l'opportunita',  le commissioni  a spostarsi  presso le
suddette  sedi  anche fuori  provincia.  In  tale ipotesi,  le  prove
scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva.
  16. Per  i candidati non residenti  in Italia, la sede  di esame e'
individuata dal provveditore  agli studi della provincia  al quale e'
presentata la domanda di ammissione agli esami.
  17. I componenti esterni  delle commissioni esaminatrici svolgono i
loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.