Art. 5.
                     Presentazione delle domande
  1.  I  candidati  esterni  devono aver  presentato  la  domanda  di
partecipazione agli esami  di Stato entro il termine  del 30 novembre
1998  previsto   dal  regolamento.  La  domanda   deve  essere  stata
corredata, oltre  che da ogni  indicazione ed elemento utile  ai fini
dello svolgimento dell'esame preliminare  e dell'esame conclusivo, da
apposita  dichiarazione sostitutiva,  resa ai  sensi del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998,  atta  a  comprovare  il
possesso,  da  parte  del  candidato,  dei  requisiti  di  ammissione
all'esame  di  cui all'art.  3.  La  domanda deve  essere  corredata,
altresi', della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.
  2.  La   dichiarazione  relativa  alle  esperienze   di  formazione
professionale o  lavorative, richieste ai candidati  agli esami negli
istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa
alla frequenza dei  corsi di esercitazioni didattiche  e di tirocinio
di pedagogia e psicologia ove le esperienze stesse risultino in corso
alla data di scadenza della  presentazione delle domande, puo' essere
perfezionata entro e non oltre il 31 maggio 1999.
  3. Fermo restando  quanto previsto all'art. 4, comma  3, le domande
di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto.
  4. Eventuali  domande tardive dei candidati  esterni possono essere
prese in considerazione esclusivamente  dai provveditori agli studi e
limitatamente  a   casi  di  gravi   e  documentati  motivi   che  ne
giustifichino  il  ritardo e  sempre  che  siano pervenute  entro  il
termine del 31 gennaio 1999, previsto dal regolamento. I provveditori
agli   studi   danno   immediata   comunicazione   agli   interessati
dell'accettazione  o meno  della loro  domanda e,  in caso  positivo,
dell'istituto a cui sono stati assegnati.
  5. Analoga  procedura e' adottata  nei casi in cui,  per comprovate
gravi necessita'  il candidato sia  costretto a cambiare  sede; nella
nuova  domanda il  candidato stesso  deve far  menzione della  scuola
presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda.
  6. Le  domande dei candidati  interni di  cui all'art. 2,  comma 2,
devono  essere  state presentate  al  proprio  istituto entro  il  31
gennaio 1999.
  7. Per i  candidati interni che cessano la  frequenza delle lezioni
dell'ultima  classe dopo  il  31 gennaio  e prima  del  15 marzo,  il
predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 1999.
  8. L'accertamento del  possesso da parte dei  candidati esterni dei
requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del capo d'istituto.
  9. Le domande  di partecipazione agli esami di  Stato dei candidati
detenuti  devono essere  presentate al  competente provveditore  agli
studi  per il  tramite  e  con il  parere  del  direttore della  casa
circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia.
In  tali  casi   il  provveditore  agli  studi   potra'  prendere  in
considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre
1998. L'assegnazione dei candidati  suddetti alle singole istituzioni
scolastiche,  nonche'  i  successivi adempimenti  sono  disposti  dal
provveditore agli studi.