Art. 5. Presentazione delle domande 1. I candidati esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre 1998 previsto dal regolamento. La domanda deve essere stata corredata, oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, atta a comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere corredata, altresi', della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. 2. La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni didattiche e di tirocinio di pedagogia e psicologia ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, puo' essere perfezionata entro e non oltre il 31 maggio 1999. 3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di ammissione agli esami devono essere presentate a un solo istituto. 4. Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 1999, previsto dal regolamento. I provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. 5. Analoga procedura e' adottata nei casi in cui, per comprovate gravi necessita' il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda. 6. Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 2, devono essere state presentate al proprio istituto entro il 31 gennaio 1999. 7. Per i candidati interni che cessano la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio e' differito al 20 marzo 1999. 8. L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 e' di competenza del capo d'istituto. 9. Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia. In tali casi il provveditore agli studi potra' prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 1998. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonche' i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.