Art. 7. Esame preliminare dei candidati esterni 1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e livello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' alla classe successiva. 2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito. 3. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dall'art. 3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo art. 3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarita' dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia (durata sessennale del corso) che chiedano di essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico agrario di durata quinquennale, subordinatamente al conseguimento della promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello scrutinio finale. A tal fine il capo d'istituto cura la compatibilita' dei tempi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di svolgimento degli esami preliminari. 5. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno e' stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e' integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12. 6. Il capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento degli esami preliminari. 7. Ferma restando la responsabilita' collegiale, il consiglio di classe puo' svolgere gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede. 8. Il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. 9. Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999. 10. I candidati esterni provvisti di idoneita' o di promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturita' o di abilitazione ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non devono sostenere l'esame preliminare. 11. L'esito positivo degli esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneita' all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo' valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4, comma 12, come idoneita' ad una delle classi precedenti l'ultima.