Art. 7.
               Esame preliminare dei candidati esterni
  1. L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la
promozione  o l'idoneita'  all'ultima  classe, anche  riferita ad  un
corso di studi di un Paese  appartenente all'Unione europea di tipo e
livello  equivalente,  e'  subordinata  al superamento  di  un  esame
preliminare inteso ad accertare,  attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali,  secondo quanto previsto dal piano
di studi, la  loro preparazione sulle materie dell'anno  o degli anni
per i quali  non siano in possesso della  promozione o dell'idoneita'
alla classe successiva.
  2. I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale,  di cui  all'art. 3,  comma 1,  lettera d)  e comma  2,
lettera d), e quelli in possesso di promozione o idoneita' all'ultima
classe di altro  corso di studio sostengono  l'esame preliminare solo
sulle materie e  sulle parti di programma non  coincidenti con quelle
del corso gia' seguito.
  3. I  candidati provenienti da  Paesi dell'Unione europea,  che non
siano  in possesso  di promozione  all'ultima classe  di un  corso di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di Stato,  nelle ipotesi previste dall'art.  3, commi 1 e  2, lettere
a), c),  d), previo  superamento delle  prove di cui  al comma  1 del
presente   articolo.  Il   requisito  dell'adempimento   dell'obbligo
scolastico, di cui  alla lettera a) del medesimo art.  3, comma 1, si
intende  soddisfatto  con  la  frequenza  di un  numero  di  anni  di
istruzione almeno  pari a  quello previsto  dall'ordinamento italiano
per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  4.  La disposizione  di  cui  al comma  2,  attesa la  peculiarita'
dell'indirizzo e dei corsi di  studio, si applica anche nei confronti
degli  alunni del  quinto  anno di  corso  dell'istituto agrario  con
specializzazione in  viticoltura ed  enologia (durata  sessennale del
corso) che  chiedano di essere  ammessi a sostenere l'esame  di Stato
del  corso  di  istituto  tecnico  agrario  di  durata  quinquennale,
subordinatamente al conseguimento  della promozione all'ultima classe
del corso sessennale  per effetto dello scrutinio finale.  A tal fine
il capo d'istituto cura la  compatibilita' dei tempi di effettuazione
dello  scrutinio  finale  con   quelli  di  svolgimento  degli  esami
preliminari.
  5. L'esame preliminare e' sostenuto nel mese di maggio e, comunque,
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
collegata alla commissione  alla quale il candidato  esterno e' stato
assegnato. Il consiglio  di classe, ove necessario,  e' integrato dai
docenti delle  materie insegnate negli anni  precedenti l'ultimo. Nel
caso  in cui  il numero  dei  candidati comporti  la costituzione  di
apposite  commissioni  di  esame   con  soli  candidati  esterni,  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 12.
  6. Il capo d'istituto, sentito  il collegio dei docenti, stabilisce
il calendario di svolgimento degli esami preliminari.
  7. Ferma  restando la  responsabilita' collegiale, il  consiglio di
classe   puo'   svolgere   gli   esami   preliminari   operando   per
sottocommissioni, composte da almeno  tre componenti, compreso quello
che la presiede.
  8.  Il candidato  e'  ammesso  all'esame di  Stato  se consegue  un
punteggio minimo  di sei decimi  in ciascuna delle discipline  per le
quali sostiene la prova.
  9. Ai fini della determinazione  delle prove da sostenere, si tiene
conto   anche  di   crediti  formativi   eventualmente  acquisiti   e
debitamente documentati,  come disciplinati dal  decreto ministeriale
n. 34 del 10 febbraio 1999.
  10.  I candidati  esterni provvisti  di idoneita'  o di  promozione
all'ultima  classe,  ovvero di  ammissione  alla  frequenza di  detta
classe, ottenuta in  precedenti esami di maturita'  o di abilitazione
ovvero di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di
studio, non devono sostenere l'esame preliminare.
  11. L'esito  positivo degli esami  preliminari, in caso  di mancato
superamento  dell'esame  di  Stato, vale  come  idoneita'  all'ultima
classe del  tipo di istituto  di istruzione secondaria  superiore cui
l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso
di non  ammissione all'esame  di Stato, puo'  valere, a  giudizio del
consiglio  di classe  o  delle apposite  commissioni  d'esame di  cui
all'art. 4, comma  12, come idoneita' ad una  delle classi precedenti
l'ultima.