Art. 8.
                          Credito scolastico
  1.  Il  consiglio  di  classe,  in sede  di  scrutinio  finale,  da
effettuarsi   ai   sensi    delle   vigenti   disposizioni,   procede
all'attribuzione del  credito scolastico  ad ogni  candidato interno,
sulla base della tabella D  (credito scolastico relativo ai candidati
interni agli esami  di Stato che si  svolgeranno nell'anno scolastico
1998/1999)  allegata  al  regolamento  e della  nota  in  calce  alla
medesima.  In considerazione  dell'incidenza che  hanno le  votazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale
credito scolastico e, di conseguenza,  sul voto finale, i docenti, ai
fini  dell'attribuzione  dei  voti  sia in  corso  d'anno  sia  nello
scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
  2.  L'attribuzione  del  punteggio,   nell'ambito  della  banda  di
oscillazione, tiene conto del  complesso degli elementi valutativi di
cui  all'art.  11,  comma  2, del  regolamento,  con  il  conseguente
superamento della stretta corrispondenza  con la media aritmetica dei
voti attribuiti in  itinere o in sede di scrutinio  finale e, quindi,
anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti.
  3. Nel caso delle abbreviazioni del  corso di studi di cui all'art.
2, comma 2,  il credito scolastico e' attribuito  dal consiglio della
penultima  classe, secondo  le  indicazioni contenute  nella nota  in
calce alla predetta tabella D.
  4.  L'attribuzione  del  credito   scolastico  ad  ogni  alunno  va
deliberata e verbalizzata.
  5. Il punteggio attribuito quale  credito scolastico ad ogni alunno
e' pubblicato  all'albo dell'istituto, unitamente ai  voti conseguiti
in sede di scrutinio finale.
  6.  Il credito  scolastico per  i candidati  esterni e'  attribuito
dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11, commi
7, 8, 9,  10 e 11 del  regolamento ed osservando la  procedura di cui
all'art. 13,  comma 7, della  presente ordinanza. Esso  e' pubblicato
all'albo  dell'istituto  sede d'esame  il  giorno  della prima  prova
scritta.
  7. Ai  candidati esterni che, a  seguito di esami di  maturita' non
superati, siano  stati ammessi a  frequentare l'ultima classe  e che,
pertanto, non sostengono esami  preliminari, il credito scolastico e'
attribuito  nella misura  di  punti 2  sia per  l'ultimo  che per  il
penultimo anno e,  qualora non in possesso di  promozione o idoneita'
alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.