Art. 9.
                          Crediti formativi
  1. Per l'anno scolastico 1998/1999,  valgono le disposizioni di cui
al  decreto  ministeriale n.  34  del  10 febbraio  1999  concernente
l'individuazione  delle tipologie  di  esperienze che  danno luogo  a
crediti formativi.
  2. La  documentazione relativa ai crediti  formativi deve pervenire
all'istituto sede  di esame entro  il 15 maggio 1999  per consentirne
l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi  e con le modalita' di  cui al decreto
del Presidente  della Repubblica n.  403/1998, nei casi  di attivita'
svolte presso pubbliche amministrazioni.
  3.  Qualora gli  esami preliminari  inizino prima  del 15  maggio i
candidati  esterni  devono  essere opportunamente  informati  perche'
possano presentare  gli eventuali crediti formativi  prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.