Art. 4. L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 1 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione l'organismo di controllo "IS.ME.CERT" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.