Art. 5.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve  le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo    di   validita'   dell'autorizzazione
l'organismo  di controllo  "Agroqualita'"  e' tenuto  ad adempiere  a
tutte  le   disposizioni  complementari  che   l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.