Art. 7.
  L'organismo   autorizzato   "Agroqualita'"  immette   nel   sistema
informatico  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  tutti  gli
elementi   conoscitivi    di   carattere   tecnico    e   documentale
dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da
sottoporre  preventivamente ad  approvazione da  parte dell'Autorita'
nazionale  competente, atte  ad  evitare  rischi di  disapplicazione,
confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita'
all'utilizzo  della  denominazione   di  origine  protetta  dell'olio
extravergine "Dauno" rilasciate agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 6  sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della  denominazione  di   origine  protetta  dell'olio  extravergine
"Dauno".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 aprile 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo