Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve  le disposizioni previste all'art. 1
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo    di   validita'   dell'autorizzazione
l'organismo  di  controllo "Istituto  Parma  qualita'"  e' tenuto  ad
adempiere  a  tutte  le disposizioni  complementari  che  l'Autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.