Art. 4.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve  le disposizioni previste all'art. 1
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo    di   validita'   dell'autorizzazione
l'organismo di controllo "IS.ME.CERT" e'  tenuto ad adempiere a tutte
le disposizioni  complementari che l'autorita'  nazionale competente,
ove lo ritenga utile, decida di impartire.