Art. 6.
  L'organismo   autorizzato   "IS.ME.CERT"    immette   nel   sistema
informatico del Ministero per le politiche agricole tutti li elementi
conoscitivi  di   carattere  tecnico  e   documentale  dell'attivita'
certificativa  ed adotta  eventuali opportune  misure, da  sottoporre
preventivamente  ad approvazione  da  parte dell'Autorita'  nazionale
competente, atte  ad evitare rischi di  disapplicazione, confusione o
difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo
della denominazione  di origine  protetta olio extravergine  di oliva
"Cilento", rilasciate agli utilizzatori.
  Le modalita' di  attuazione di tali procedure  saranno indicate dal
Ministero per le politiche agricole.
  I  medesimi elementi  conoscitivi individuati  nel primo  comma del
presente articolo e nell'art. 5  sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione  di origine  protetta olio extravergine  di oliva
"Cilento".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 aprile 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo