Art. 6. L'organismo autorizzato "IS.ME.CERT" immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti li elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Cilento", rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Cilento". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 1999 Il direttore generale: Di Salvo