Agli  stabilimenti  di macellazione
                                  muniti di bollo CE
                                  Alle camere di commercio
                                  Agli     assessorati      regionali
                                  all'agricoltura
                                  Ai componenti del C.N.B.
                                  Alle organizzazioni commerciali
                                  Alle Confederazioni agricole
  Il decreto  n. 298 del 4  maggio 1998, recante disposizioni  per la
classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti
comunitari e delle leggi nazionali,  disciplina al capo III, articoli
da 5  a 10, la  rilevazione dei prezzi  di mercato delle  carcasse di
bovini adulti.
  Si  ritiene  utile,  a  tal  fine,  fornire  chiarimenti  circa  le
procedure  che   debbono  essere   seguite  dagli   interessati,  per
ottemperare agli obblighi derivanti  dalle disposizioni comunitarie e
nazionali emanate.
  I destinatari della presente  nota sono quelli individuati all'art.
5 del decreto n. 298, e cioe':
   i responsabili dei macelli muniti di bollo CE;
  le  persone   fisiche  o   giuridiche  che  fanno   procedere  alla
macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno.
  I macelli muniti di bollo CE, che abbattono in media annua, meno di
75 capi per settimana possono  richiedere la deroga all'obbligo della
classificazione, prevista  all'art. 1 del citato  decreto, sulla base
del facsimile allegato 1.
  Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi:
   i macelli in possesso della sopracitata deroga;
  gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi.
  In deroga  alle prescrizioni  di cui all'art.  6 del  decreto sopra
richiamato, le categorie di animali, le classi di conformazione e gli
stati di ingrassamento oggetto della rilevazione sono:
   1) categorie: A, D, E;
   2) classi di conformazione: S, E, U, R, O, P;
   3) stati di ingrassamento: 1, 2, 3, 4, 5;
  Dalla rilevazione vengono quindi escluse  le categorie "C" e "B" in
quanto le quantita' macellate non sono ritenute rappresentative.
  Il prezzo  da rilevare  e' quello entrata  macello per  le carcasse
classificate e  pesate dopo il raffreddamento,  al netto dell'imposta
sul valore aggiunto.
  Qualora il peso  viene rilevato a caldo, deve  essere diminuito del
2%.
  Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di
eventuale intermediazione,  qualora gli  animali macellati  non siano
stati forniti direttamente dal produttore.
  I prezzi debbono riferirsi a carcasse presentate conformemente alle
disposizioni dell'art. 2,  parag. 2, comma 2, del  regolamento CEE n.
1208/81, e  cioe': senza reni,  grasso della rognonata e  del bacino,
fegato,  diaframma, pilastro  del diaframma,  coda, midollo  spinale,
grasso mammario, grasso scrotale, corona della fesa, vena giugulare e
grasso adiacente.
  Qualora  le carcasse  vengono presentate  in maniera  differente da
quella  di   riferimento,  il  peso  deve   essere  corretto  tramite
l'utilizzazione dei coefficienti riportati all'allegato 2.
  I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero
per  le  politiche  agricole  - Direzione  generale  delle  politiche
comunitarie, ufficio carni, a mezzo telex  o telefax, entro le ore 13
del  martedi' successivo  a  quello della  settimana di  riferimento,
utilizzando il modello facsimile allegato 3.
  Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla camera
di commercio competente per  territorio, cosi' come disposto all'art.
8 del citato decreto.
  I  soggetti  che  effettuano  la  rilevazione  dei  prezzi,  devono
compilare  e tenere  a  disposizione degli  organi  di controllo,  un
riepilogo   settimanale   delle   macellazioni,   con   la   relativa
documentazione fiscale o altro dalla quale risulti la classificazione
e i prezzi rilevati, utilizzando il modello facsimile allegato 4.
  Nella  prassi commerciale  attuale possono  verificarsi i  seguenti
casi:
   acquisti peso carcasse;
   acquisti peso vivo.
  Qualora si procede ad acquisti a  peso carcassa, con prezzi dopo la
macellazione,  i  prezzi  da  comunicare  sono  quelli  che  verranno
realmente pagati per singola carcassa, ed al produttore dovra' essere
consegnato un  documento dal quale  si evinca la  classificazione, il
peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa.
  Qualora si procede ad acquisti a peso vivo si potrebbero verificare
i seguenti casi:
   1) acquisti di singoli animali;
   2) acquisti per partite (gruppi).
  Nel caso  di acquisti  di singoli animali  il prezzo  da comunicare
risulta dall'importo pagato, diviso  il peso carcassa dell'animale in
questione.
  In  caso di  acquisti di  bovini per  partite e  pagati in  maniera
forfettaria, la rilevazione dei prezzi puo' essere effettuata solo se
le  carcasse   della  partita,  una  volta   classificate,  risultino
appartenere a non  piu' di tre classi di conformazione  ed a non piu'
di tre  stati di  ingrassamento consecutivi nell'ambito  della stessa
categoria.
  In tal caso il prezzo medio determinato deve essere attribuito alla
classe in cui  rientrano il maggior numero di carcasse  oppure, se le
carcasse sono  ripartite in  quantita' uguale, viene  attribuito alla
classe intermedia se presente.
  In  tutti gli  altri  casi,  il prezzo  non  puo'  essere preso  in
considerazione ma deve comunque essere  comunicata la quantita' ed il
numero di animali appartenenti a ciascuna classe.
  Nel caso di animali allevati in  proprio o in soccida, le quantita'
macellate  dovranno essere  sommate  settimanalmente  a quelle  della
stessa categoria e classe.
  Si rammenta  che nella  comunicazione dovra' essere  riportata, per
ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali,
cosi'  come  il   prezzo  medio  ponderato  di   tutti  gli  acquisti
settimanali.
  Per rendere  piu' agevoli le  procedure da seguire,  sono riportati
alcuni esempi nell'allegato 5.
  Tutti   gli   interessati   potranno  rivolgersi,   per   ulteriori
informazioni o chiarimenti  in merito alla rilevazione  dei prezzi di
mercato delle  carcasse di  bovini adulti, direttamente  al Ministero
per  le  politiche  agricole,   Direzione  generale  delle  politiche
comunitarie,  ufficio carni,  telefono 06-46656104/05  oppure tramite
telefax n. 06-46656143/4743971.
                              Il  direttore generale reggente
                        delle politiche comunitarie e internazionali
                                          Di Salvo