Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE Alle camere di commercio Agli assessorati regionali all'agricoltura Ai componenti del C.N.B. Alle organizzazioni commerciali Alle Confederazioni agricole Il decreto n. 298 del 4 maggio 1998, recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali, disciplina al capo III, articoli da 5 a 10, la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti. Si ritiene utile, a tal fine, fornire chiarimenti circa le procedure che debbono essere seguite dagli interessati, per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali emanate. I destinatari della presente nota sono quelli individuati all'art. 5 del decreto n. 298, e cioe': i responsabili dei macelli muniti di bollo CE; le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno. I macelli muniti di bollo CE, che abbattono in media annua, meno di 75 capi per settimana possono richiedere la deroga all'obbligo della classificazione, prevista all'art. 1 del citato decreto, sulla base del facsimile allegato 1. Sono esonerati dall'obbligo della rilevazione dei prezzi: i macelli in possesso della sopracitata deroga; gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi. In deroga alle prescrizioni di cui all'art. 6 del decreto sopra richiamato, le categorie di animali, le classi di conformazione e gli stati di ingrassamento oggetto della rilevazione sono: 1) categorie: A, D, E; 2) classi di conformazione: S, E, U, R, O, P; 3) stati di ingrassamento: 1, 2, 3, 4, 5; Dalla rilevazione vengono quindi escluse le categorie "C" e "B" in quanto le quantita' macellate non sono ritenute rappresentative. Il prezzo da rilevare e' quello entrata macello per le carcasse classificate e pesate dopo il raffreddamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora il peso viene rilevato a caldo, deve essere diminuito del 2%. Al prezzo rilevato si dovranno aggiungere i costi di trasporto e di eventuale intermediazione, qualora gli animali macellati non siano stati forniti direttamente dal produttore. I prezzi debbono riferirsi a carcasse presentate conformemente alle disposizioni dell'art. 2, parag. 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, e cioe': senza reni, grasso della rognonata e del bacino, fegato, diaframma, pilastro del diaframma, coda, midollo spinale, grasso mammario, grasso scrotale, corona della fesa, vena giugulare e grasso adiacente. Qualora le carcasse vengono presentate in maniera differente da quella di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione dei coefficienti riportati all'allegato 2. I prezzi rilevati devono essere trasmessi direttamente al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, ufficio carni, a mezzo telex o telefax, entro le ore 13 del martedi' successivo a quello della settimana di riferimento, utilizzando il modello facsimile allegato 3. Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla camera di commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 8 del citato decreto. I soggetti che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo, un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o altro dalla quale risulti la classificazione e i prezzi rilevati, utilizzando il modello facsimile allegato 4. Nella prassi commerciale attuale possono verificarsi i seguenti casi: acquisti peso carcasse; acquisti peso vivo. Qualora si procede ad acquisti a peso carcassa, con prezzi dopo la macellazione, i prezzi da comunicare sono quelli che verranno realmente pagati per singola carcassa, ed al produttore dovra' essere consegnato un documento dal quale si evinca la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa. Qualora si procede ad acquisti a peso vivo si potrebbero verificare i seguenti casi: 1) acquisti di singoli animali; 2) acquisti per partite (gruppi). Nel caso di acquisti di singoli animali il prezzo da comunicare risulta dall'importo pagato, diviso il peso carcassa dell'animale in questione. In caso di acquisti di bovini per partite e pagati in maniera forfettaria, la rilevazione dei prezzi puo' essere effettuata solo se le carcasse della partita, una volta classificate, risultino appartenere a non piu' di tre classi di conformazione ed a non piu' di tre stati di ingrassamento consecutivi nell'ambito della stessa categoria. In tal caso il prezzo medio determinato deve essere attribuito alla classe in cui rientrano il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in quantita' uguale, viene attribuito alla classe intermedia se presente. In tutti gli altri casi, il prezzo non puo' essere preso in considerazione ma deve comunque essere comunicata la quantita' ed il numero di animali appartenenti a ciascuna classe. Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, le quantita' macellate dovranno essere sommate settimanalmente a quelle della stessa categoria e classe. Si rammenta che nella comunicazione dovra' essere riportata, per ciascuna classe, la somma delle quantita' e del numero degli animali, cosi' come il prezzo medio ponderato di tutti gli acquisti settimanali. Per rendere piu' agevoli le procedure da seguire, sono riportati alcuni esempi nell'allegato 5. Tutti gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti, direttamente al Ministero per le politiche agricole, Direzione generale delle politiche comunitarie, ufficio carni, telefono 06-46656104/05 oppure tramite telefax n. 06-46656143/4743971. Il direttore generale reggente delle politiche comunitarie e internazionali Di Salvo