IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale e' stata
approvata  la deliberazione  del  23 ottobre  1970 della  commissione
provinciale per la manodopera agricola di Sondrio;
  Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera
agricola di cui  all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7,
convertito con  modifiche nella legge  11 marzo  1970, n. 83,  non ha
provveduto alla  revisione dei valori  medi per ettaro coltura  e per
ciascun capo di  bestiame, di cui al comma  15 dell'art. 9-quinquies,
della legge  n. 608/1996,  precedentemente approvati con  il predetto
decreto ministeriale;
  Visto il  comma 17  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data
prevista  dal suddetto  articolo,  delle  proposte delle  commissioni
provinciali  per la  manodopera  agricola, si  provveda  con il  solo
parere della commissione centrale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella provincia di Sondrio, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta   nella  deliberazione   datata  26   gennaio  1998   della
commissione centrale, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 17, della
legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 1999
                                         Il direttore generale: Daddi