IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto  il decreto  ministeriale 28  aprile 1972  con il  quale sono
state approvate le deliberazioni del 21, 22, 27, 31 luglio 1970 della
commissione provinciale per la manodopera agricola di Latina;
  Vista  la  deliberazione  del  2  ottobre  1997  della  Commissione
provinciale  per  la  manodopera  agricola  di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge 3 febbraio  1970, n. 7, convertito  con modifiche nella
legge  11 marzo  1970,  n. 83,  con  la quale  si  e' proceduto  alla
revisione dei  valori medi per ettaro  coltura e per ciascun  capo di
bestiame,   precedentemente  approvati   per   il  predetto   decreto
ministeriale;
  Visto  il  conforme  parere   della  commissione  centrale  di  cui
all'articolo sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi  di impiego di manodopera, per singola  coltura e per
ciascun capo di bestiame nella  provincia di Latina, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta nella deliberazione datata 2 ottobre 1997 della commissione
provinciale  per la  manodopera agricola  di Latina  con le  relative
modifiche apportate  dalla commissione  centrale, ai  sensi dell'art.
9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 1999
                                         Il direttore generale: Daddi