Art. 2.
  Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo
comma  del precedente  art. 1,  dovranno pervenire,  con l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  6 e  7 del  citato decreto
ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 30 aprile
1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.