IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, della Unione provinciale agricoltori e della Federazione coltivatori diretti della provincia di Frosinone, legittimati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Atina"; Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Atina (Frosinone) il giorno 14 maggio 1998, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' e aziende vitivinicole; Visto il parere favorevole del Comitato alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Atina" e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 36 del 13 febbraio 1999; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Atina" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Atina" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Atina" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.