Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata "Atina" sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Atina" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.