Art. 2.
  I soggetti che  intendono porre in commercio, a  partire gia' dalla
vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata "Atina"
sono tenuti  ad effettuare, ai sensi  e per gli effetti  dell'art. 15
della  legge 10  febbraio 1992,  n. 164,  la denuncia  dei rispettivi
terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo
dei vigneti della denominazione  di origine controllata "Atina" entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
  Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga
a quanto disposto nel precedente  art. 1, le disposizioni concernenti
l'annesso  disciplinare   di  produzione  decorrono  dalla   data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.